Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo
Titolo nono: Domande internazionali di brevetto
Capitolo 1: Campo d’applicazione
Art. 141
L’articolo 141 corrisponde all’articolo 119 OBI e rimane invariato nel contenuto.
Capitolo 2: L’IPI quale ufficio ricevente
Art. 142 Deposito della domanda internazionale di brevetto
L’articolo 142 corrisponde all’articolo 120 OBI e rimane invariato tranne per una modifica di natura redazionale: il termine «domanda» è sostituito con «domanda di brevetto».
Art. 143 Tassa di trasmissione e tassa di ricerca
L’articolo 143 corrisponde all’articolo 121 OBI. Nel capoverso 1 si parla di «domanda di brevetto» anziché di «domanda». Il capoverso 2 prevede che, d’ora in poi, l’importo della tassa di ricerca dovrà essere pubblicato «in modo adeguato» (e non più indicato «nell’organo di pubblicazione»): tale formulazione consente di stare al passo con il progresso tecnologico.
Art. 144 Altre tasse
L’articolo 144 corrisponde al vigente articolo 122 OBI ed è rimasto invariato nel contenuto.
Art. 145 Ripristino del diritto di priorità
L’articolo 145 corrisponde all’articolo 122b OBI e rimane invariato nel contenuto.
Capitolo 3: L’IPI quale ufficio designato
Art. 146 Protezione provvisoria
L’articolo 146 si basa sull’articolo 123 OBI. Con la presente revisione, le domande internazionali al momento dell’inizio della fase nazionale vengono sempre pubblicate (cfr. art. 100). Al tempo stesso, le domande internazionali in inglese non devono più essere tradotte. Ciò offre la possibilità, da un lato, di semplificare notevolmente l’esecuzione della regolamentazione della protezione provvisoria e, dall’altro, di uniformarla alle disposizioni corrispondenti per le domande svizzere (cfr. art. 73 LBI) e le domande europee (cfr. art. 111 LBI), dato che queste ultime già oggi possono essere interamente pubblicate in inglese.
Se la domanda internazionale di brevetto è stata pubblicata in inglese, d’ora in poi il danno potrà essere fatto valere retroattivamente fino alla data di tale pubblicazione. Come auspicato dalla revisione parziale della LBI (nLBI), l’inglese viene così trattato alla stessa stregua delle lingue ufficiali svizzere. Se la domanda non è redatta né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese, il danno può essere fatto valere solo dopo che i convenuti sono stati informati sul suo contenuto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese o l’IPI ha già pubblicato la domanda in una di queste lingue.