Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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Art. 147 Inizio della fase nazionale
L’articolo 147 si basa sul vigente articolo 124 OBI, che disciplina l’inizio della fase nazionale per le domande internazionali (domande PCT).
L’elenco nel capoverso 1 è modificato e strutturato in funzione delle conseguenze giuridiche:
– La lettera a (menzione dell’inventore) è rimasta invariata.
– La nuova lettera b (indicazione degli atti tecnici) è stata aggiunta sulla base dell’articolo 22 PCT. Essa corrisponde alla prassi odierna ed è necessaria affinché sia chiaro all’IPI quali sono i documenti su cui deve essere fondata la fase nazionale.
– La lettera c in aggiunta alla tassa di deposito menziona pure la tassa di ricerca, poiché d’ora in poi quest’ultima sarà dovuta anche per le domande internazionali.
– La lettera d, relativa alle traduzioni, è stata ampliata per esonerare – come nel caso delle domande nazionali – gli atti tecnici in inglese dall’obbligo di traduzione, di cui occorre ormai solo tradurre il titolo e l’estratto (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI). All’inizio della fase nazionale, è tuttavia possibile tradurre a titolo volontario gli atti tecnici in inglese in una lingua ufficiale svizzera (cfr. art. 3 cpv. 4).
– La nuova lettera e concerne l’indicazione di un recapito, obbligo attualmente disciplinato in un capoverso distinto unitamente alle rispettive conseguenze giuridiche(cfr. art. 124 cpv. 3 OBI).
– La vigente lettera b, concernente l’indicazione della fonte delle risorse genetiche, diventa la lettera f, dato che l’assenza di tale indicazione non ha (ancora) conseguenze sull’inizio della fase nazionale.
Capoversi 2 e 3: per quanto riguarda l’inizio della fase nazionale, la presente revisione esclude espressamente il proseguimento della procedura in caso di inadempimento dei termini, analogamente a quanto previsto per i brevetti svizzeri nel quadro dell’esame al momento del deposito e dell’esame relativo al contenuto (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. j). Per scongiurare un’eccessiva severità nei confronti dei depositanti internazionali e garantire la parità di trattamento con le domande nazionali, il presente avamprogetto prevede una soluzione che va incontro agli interessi dei depositanti: in linea di massima, questi ultimi devono soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 entro 30 mesi, altrimenti la domanda non va a buon fine. Prima l’IPI non sa quali delle numerose domande internazionali inizieranno la fase nazionale in Svizzera, però sa se i depositanti adempiono almeno parzialmente le condizioni di cui al capoverso 1 (ma la domanda presenta ancora dei difetti). In questi casi, l’IPI invia una notifica in merito alla domanda in analogia con la prassi vigente e assegna un termine supplementare di tre mesi per correggere i difetti.
Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–d non sono soddisfatte almeno in parte, la domanda è considerata ritirata per quanto concerne la Svizzera. Invece, se il depositante non ha posto rimedio ai difetti, l’IPI dichiara la domanda irricevibile. Se la lettera e non è adempiuta, l’IPI dichiara la domanda irricevibile (perché la finzione giuridica del ritiro del PCT non riguarda il recapito). Nel caso della lettera f, un eventuale inadempimento non influisce sull’inizio della fase nazionale, ma sarà rilevato in seguito nel quadro dell’esame relativo al contenuto.
Le regole vigenti relative alla rivendicazione della priorità (cfr. art. 124 cpv. 4 e 5 OBI) sono state spostate in un articolo separato (art. 148). 57/78