Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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Art. 148 Diritto di priorità
L’articolo 148 si basa sull’articolo 124 capoversi 4 e 5 OBI. I requisiti relativi al diritto di priorità sono quindi ora disciplinati in un articolo a sé stante. Il capoverso 1 sancisce la necessità, finora regolamentata solo indirettamente, di presentare un documento di priorità. Il capoverso 2 chiarisce che, se il documento in questione non viene presentato nemmeno entro un termine ulteriore di tre mesi, il diritto di priorità si estingue (in analogia con la norma prevista per le domande svizzere). Il capoverso 3, basato sull’articolo 124 capoverso 5 OBI, rimanda all’articolo 53 capoverso 2, che disciplina il termine ulteriore e la conseguenza giuridica.
Per ragioni di coerenza tematica, nell’articolo 148 è inoltre integrato il vigente articolo 125 capoverso 4 OBI relativo al ripristino del diritto di priorità.
Art. 149 Modifica degli atti tecnici
L’articolo 149 è nuovo. In base agli articoli 28 e 41 PCT, i depositanti hanno la possibilità di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni entro un termine prestabilito. Per consentire ricerche mirate, le modifiche agli atti tecnici devono essere comunicate prima, vale a dire entro tre mesi dall’inizio della fase nazionale. Come per le modifiche agli atti tecnici di domande di brevetto svizzere, vale il principio (cpv. 1) secondo cui l’oggetto della domanda modificata non può essere esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (ossia gli atti costitutivi della data di deposito della domanda internazionale).
Capoverso 2: gli atti tecnici eventualmente modificati sono alla base del rapporto complementare sullo stato della tecnica (cfr. art. 139 cpv. 1 nLBI) che l’IPI è tenuto a elaborare per ogni domanda internazionale di brevetto. Poiché l’IPI esegue una ricerca complementare, le rivendicazioni modificate nel quadro dell’articolo 149 possono vertere anche su elementi che non sono stati (ancora) oggetto della ricerca (a differenza delle modifiche nel quadro dell’art. 104).
Art. 150 Tasse di rivendicazione
L’articolo 150 disciplina le tasse di rivendicazione. La sua necessità in aggiunta all’articolo 82 è dovuta al fatto che quest’ultimo è calibrato sull’esame relativo alla forma delle domande di brevetto nazionali e pertanto sotto il profilo della sistematica non è applicabile alle domande internazionali PCT.
Capitolo 4: L’IPI in quanto ufficio eletto
Art. 151 Traduzione degli allegati relativi al rapporto dell’esame preliminare inter-
nazionale
L’articolo 151 corrisponde all’articolo 125a OBI e rimane invariato dal punto di vista del contenuto. Sono state apportate modifiche di natura puramente terminologica e redazionale.
Art. 152 Contenuto del fascicolo
L’articolo 152 corrisponde all’articolo 125b OBI e rimane invariato nel contenuto. L’unica novità è la precisazione che il fascicolo può contenere anche eventuali traduzioni secondo l’articolo 151. In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, è pure adeguato il rimando ripreso dal vigente articolo 125b capoverso 1 OBI.