Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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è stata spostata in un capitolo distinto (capitolo 6): struttura che corrisponde peraltro a quella della LBI.

Il contenuto della richiesta di rilascio del certificato è ora disciplinato nell’articolo 156, ripreso dal vigente articolo 127c capoverso 1 OBI, ma precisato a livello linguistico.

– Per ragioni di completezza e di armonizzazione con l’OPM, nella lettera a tra le indicazioni necessarie è inserito anche il nome (in aggiunta al cognome). Lo stesso vale per la lettera b, dove è stata aggiunta anche la ditta. Sempre nella stessa lettera, ai sensi di un’armonizzazione con il resto dell’avamprogetto, «se» è sostituito con «se del caso».

– La lettera d chiarisce che la richiesta deve includere il titolo del brevetto di base (e non quello dell’invenzione protetta dal brevetto di base).

– Il rimando nella lettera e è sostituito con una norma esplicita senza cambiamenti a livello di contenuto.

– La seconda parte della frase nella lettera f è stata riformulata in «[…] e il numero di omologazione del medicinale». L’omologazione infatti non riguarda mai il prodotto in sé, ma unicamente un medicinale con il prodotto in questione (costituito da un principio attivo o una combinazione di principi attivi) ed eventuali sostanze ausiliarie.

Il contenuto della richiesta di proroga della validità del certificato è disciplinato nell’articolo 166.

Art. 157 Iscrizione provvisoria e pubblicazione delle indicazioni sulle domande

L’articolo 157 si basa sull’articolo 127d OBI, che disciplina le indicazioni da pubblicare per le domande di rilascio del certificato e le domande di proroga della validità del certificato. Per separare più chiaramente questi due strumenti, la proroga della validità del certificato è stata spostata in un capitolo distinto (capitolo 6) struttura che corrisponde peraltro a quella della LBI.

L’articolo 157 regolamenta l’iscrizione provvisoria delle indicazioni delle domande di rilascio del certificato. A livello di contenuto corrisponde in larga misura all’articolo 127d capoversi 1 e 3 OBI, tranne per le seguenti modifiche.

– Nella rubrica a «pubblicazione» è aggiunto «iscrizione provvisoria». «Dati» è sostituto con «indicazioni». Le indicazioni richieste sono iscritte provvisoriamente nel registro prima del rilascio del certificato e poi pubblicate dopo il rilascio.

– La frase introduttiva del capoverso 1 precisa dove le indicazioni in questione sono iscritte provvisoriamente, vale a dire nel registro dei certificati protettivi complementari.

– Per ragioni di completezza, nel capoverso 1 lettera b tra le indicazioni da fornire figura ora anche il nome (oltre al cognome). Lo stesso vale per la lettera c, che ora impone di indicare anche la ditta.

– Il capoverso 1 lettera f è stralciato perché la prassi dell’IPI non prevede l’iscrizione provvisoria del titolo del brevetto di base. Di conseguenza, le vigenti lettere g e h diventano rispettivamente le nuove lettere f e g. Il rimando nella nuova lettera f è sostituito da una norma esplicita senza cambiamenti a livello di contenuto.

– La seconda parte del periodo nel capoverso 1 lettera g è stata precisata e riformulata in «[…] e il numero di omologazione del medicinale». L’omologazione infatti non riguarda mai il prodotto in sé, ma unicamente un medicinale con il 60/78