Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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prodotto in questione (costituito da un principio attivo o una combinazione di principi attivi) ed eventuali sostanze ausiliarie.

– Il capoverso 2 sancisce che la pubblicazione è effettuata senza indugio non appena la domanda è stata considerata ricevibile dall’IPI (art. 158), il che corrisponde a livello di contenuto all’articolo 127d capoverso 3 OBI. Il passaggio contenuto nell’articolo 127d capoverso 3 «una volta concluso l’esame giusta l’articolo 127e» significa infatti che in quel momento l’esame relativo alla forma è concluso e quindi l’IPI ha dichiarato la domanda ricevibile.

La pubblicazione delle indicazioni per le domande di proroga della validità del certificato è ora disciplinata nell’articolo 167.

Capitolo 3: Esame della domanda di rilascio del certificato

Art. 158 Esame al momento del deposito della domanda

L’articolo 158 corrisponde all’articolo 127e OBI e rimane invariato nel contenuto. In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, il rimando nel capoverso 1 è adeguato. Le modifiche nei capoversi 2 e 3 sono di natura terminologica e redazionale.

Art. 159 Esame delle condizioni per il rilascio del certificato

L’articolo 159 si basa sull’articolo 127f OBI, che disciplina l’esame delle condizioni per il rilascio del certificato e per la proroga della validità del certificato. Per separare più chiaramente questi due strumenti, la proroga della validità del certificato è stata spostata in un capitolo distinto (capitolo 6): struttura che corrisponde peraltro a quella della LBI. Di conseguenza, nella rubrica dell’articolo 159 è stata stralciata la parte relativa alla proroga della validità.

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 127f capoverso 1 OBI e rimane invariato nel contenuto.

Se le condizioni previste nel capoverso 1 per il rilascio del certificato non sono soddisfatte, l’IPI assegna al depositante un termine per correggere i difetti rilevati (in altre parole emana una notifica come per le domande di brevetto). Questo modus operandi è parte integrante della prassi dell’IPI – in analogia con l’esame al momento del deposito della domanda (cfr. art. 158) – e dunque è ora espressamente sancito nel capoverso 2. Solo se tale termine non è rispettato, l’IPI respinge la domanda (cpv. 3).

Art. 160 Rilascio del certificato

L’articolo 160 corrisponde nel contenuto all’articolo 127g capoverso 1 OBI, ma ora reca una rubrica («Rilascio del certificato»).

I capoversi 2–4 del vigente articolo 127g sono stati stralciati, poiché, da un lato, il contenuto del registro e le pubblicazioni sono stati riuniti nell’articolo 163 e, dall’altro, la proroga della validità del certificato è stata spostata in un capitolo distinto (capitolo 6). Lo stesso vale per l’articolo 127h OBI.