Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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Capitolo 4: Fascicolo e registro

Art. 161 Fascicolo

L’articolo 161 si basa sull’articolo 127i OBI. In qualità di titoli di protezione indipendenti sui generis, d’ora in poi i CPC figureranno in un registro a sé stante. Di conseguenza disporranno anche di un proprio fascicolo che, in analogia con l’articolo 117 (finora art. 89 OBI), informa sulla procedura di esame e sulle modifiche dopo il rilascio (cpv. 1).

Il capoverso 2 stabilisce espressamente cosa non fa parte del fascicolo, vale a dire eventuali scambi di scritti dell’IPI e delle parti nel quadro della procedura di ricorso (ad eccezione delle sentenze). Questi documenti costituiscono atti giudiziari e sottostanno alle regole di consultazione vigenti per le relative istanze (cfr. commento all’art. 117).

Il capoverso 3 dell’articolo 127i è spostato nell’articolo 163 capoverso 1 lettera a nOBI e quindi non figura nel presente articolo. In analogia con quanto stabilito dall’articolo 117 per i brevetti, il capoverso 3 disciplina la conservazione separata di documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d’affari.

Il vigente capoverso 2 diventa il capoverso 4, modificato unicamente sotto il profilo redazionale.

Art. 162 Registro

L’ordinanza sui brevetti vigente menziona unicamente il registro dei brevetti: di conseguenza le iscrizioni concernenti il certificato devono essere eseguite sul foglio di registro del brevetto di base (cfr. art. 127k OBI). L’IPI da decenni tiene tuttavia un registro distinto per i CPC in qualità di titoli di protezione indipendenti sui generis. Tale prassi è ora sancita espressamente dal nuovo articolo 162.

Art. 163 Contenuto del registro e pubblicazioni

L’articolo 163 riunisce le disposizioni vigenti sul contenuto del registro e le indicazioni da pubblicare riguardanti i CPC per medicinali e la proroga della validità del certificato (segnatamente gli articoli 127d, 127g e 127k OBI). Pertanto stabilisce quali indicazioni devono essere iscritte nel registro dei certificati protettivi complementari. In qualità di titoli di protezione indipendenti sui generis, i CPC figurano in un registro a sé stante.

Di conseguenza, il capoverso 1 elenca nelle lettere a–h le indicazioni che figurano per ogni domanda nel registro dei CPC. Nelle lettere i–o vengono elencate le eventuali indicazioni che possono essere iscritte nel registro, ad esempio, nel caso di una domanda di proroga della validità di un certificato. Il capoverso 2 enumera infine le indicazioni inerenti a fattispecie particolari (p. es. restrizioni al diritto di disporre o sospensione del certificato).

Prima del rilascio dei CPC le indicazioni sono iscritte nel registro solo provvisoriamente (cpv. 3; cfr. anche art. 157). L’iscrizione definitiva avviene contestualmente al rilascio del certificato.

I capoversi 4 e 5 corrispondono all’articolo 127k capoversi 3 e 4 OBI e, tranne per la precisazione nel capoverso 5 che l’iscrizione del certificato è integrata con le indicazioni corrispondenti, rimangono invariati nel contenuto.