Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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Capitolo 6: Proroga della validità del certificato
In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, la proroga della validità del certificato è ora disciplinata in un capitolo a sé stante, ossia il capitolo 6 qui trattato. Rispetto al diritto vigente, che regolamenta il certificato e la proroga della validità sotto lo stesso titolo («Titolo decimo: Certificati protettivi complementari per medicinali») e nei medesimi articoli, ciò garantisce, da un lato, una distinzione più netta tra questi due aspetti e, dall’altro, la corrispondenza con la struttura della LBI.
Sezione 1: Domanda di proroga della validità del certificato
Art. 165–167
I suddetti articoli disciplinano:
– il contenuto della domanda di proroga della validità del certificato e la rispettiva tassa (art. 165);
– il contenuto della relativa richiesta (art. 166); e
– la pubblicazione delle indicazioni per le domande di proroga della validità del certificato (art. 167).
A livello di contenuto, corrispondono in larga misura agli articoli 127b capoversi 2 e 3, 127c capoverso 2 e 127d capoversi 2 e 3 OBI. Per quanto riguarda le modifiche adottate, valgono per analogia le considerazioni espresse per gli articoli 155–157. Inoltre nella versione italiana è stata apportata una modifica di natura terminologica: il termine «dati» è sostituito con «indicazioni».
In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza sui brevetti, nell’articolo 166 lettera c è adeguato il rimando.
Sezione 2: Esame della domanda di proroga della validità del certificato
Art. 168 e 169
L’articolo 168 disciplina l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma della domanda di proroga della validità del certificato da parte dell’IPI. Esso corrisponde all’articolo 127e OBI e rimane invariato nel contenuto. Le considerazioni espresse per l’articolo 158 valgono anche per l’articolo 168.
Le condizioni materiali per la proroga della validità del certificato (esame relativo al contenuto) sono regolamentate nell’articolo 169, basato sull’articolo 127f capoversi 2 e 3 OBI. Per quanto riguarda le modifiche adottate, valgono per analogia le considerazioni espresse per l’articolo 159.