Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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La nuova impostazione dell’articolo ha inoltre consentito diverse precisazioni e adeguamenti formali e linguistici in armonizzazione con altri articoli dell’ordinanza correlati all’articolo 163. Le considerazioni espresse per gli articoli in questione (p. es. art. 157) valgono quindi per analogia.
Capitolo 5: Tasse annuali
Art. 164
L’articolo 140h nLBI sancisce che, per ottenere e mantenere in vigore un certificato e affinché particolari richieste siano trattate, occorre pagare le rispettive tasse. In virtù di tale norma, l’articolo 164 (vigente art. 127l OBI) disciplina le tasse annuali (tasse di mantenimento) dei certificati, e specialmente la loro data di scadenza.
Attualmente la tassa annuale per una parte dell’anno ammonta, per ogni mese intero o parte di mese della validità del certificato, a un dodicesimo della tassa annuale dovuta per l’anno corrispondente, arrotondato al franco superiore. Questa suddivisione in dodicesimi implica processi di calcolo complessi e quindi ingenti oneri amministrativi. D’ora in poi saranno pertanto dovute tasse annuali «effettive»: in altre parole, per ogni anno iniziato è dovuta l’intera tassa annuale per l’anno corrispondente (cpv. 1).
Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 127l capoverso 2 OBI. Si parla ora di «brevetto di base» e non più di «brevetto». Si tratta di una modifica di tipo puramente terminologica. Inoltre, l’enumerazione viene sostituita con due periodi di testo, rendendo più evidente la relazione tra i due casi elencati.
Il capoverso 3 (finora art. 127l cpv. 3 e 4 OBI) disciplina l’esigibilità dell’eventuale tassa annuale per la proroga della validità del certificato. Questa tassa annuale è dovuta solo in via eventuale, perché le tasse annuali d’ora in poi dovranno essere pagate per l’anno intero (cpv. 1): ne consegue che la proroga della validità del certificato implica una tassa annuale aggiuntiva soltanto se essa ne prolunga la durata oltre un anno intero già pagato. L’esigibilità della tassa annuale dipende dal momento in cui la proroga è stata domandata o approvata. Se la domanda di proroga della validità può essere approvata prima dell’inizio della validità del certificato, la tassa annuale per la proroga è dovuta contemporaneamente alle altre tasse annuali. Altrimenti la sua esigibilità è correlata alla data in cui l’IPI riscuote la tassa annuale. In altre parole, l’eventuale tassa annuale per la proroga della validità del certificato diventa esigibile l’ultimo giorno del mese in cui l’IPI ha inviato la relativa fattura. L’IPI riscuote la tassa annuale non appena la domanda può essere accolta. L’approvazione vera e propria avviene però soltanto dopo il pagamento della tassa annuale (cfr. art. 170 cpv. 3).
In base al capoverso 4, il termine di pagamento scade dopo sei mesi; dopo l’ultimo giorno del terzo mese dalla scadenza è dovuta una soprattassa. Ciò coincide esattamente con il diritto attuale (cfr. art. 127l cpv. 5 OBI).
Vista la semplificazione dei processi relativi alle tasse annuali per i CPC, è abrogato il vigente articolo 127m, che prevedeva la restituzione pro rata su domanda delle tasse annuali in caso di:
– accertamento della nullità del certificato;
– rinuncia al certificato da parte del titolare; o
– revoca o sospensione dell’omologazione del medicinale.