Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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Sezione 3: Proroga della validità del certificato
Art. 170
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 127g capoverso 3 OBI e rimane invariato nel contenuto.
Il capoverso 2, basato sull’articolo 127g capoverso 4 OBI, elenca le indicazioni che, in caso di proroga della validità del certificato, sono pubblicate nel registro in aggiunta a quelle menzionate nell’articolo 163 (cfr. a tale proposito anche il commento in merito all’articolo 163, che riunisce le disposizioni vigenti sul contenuto del registro e le indicazioni da pubblicare riguardanti i CPC per i medicinali e la proroga della validità del certificato). L’articolo 127g capoverso 4 lettera a OBI è stralciato in quanto nel momento in questione la data del deposito della domanda risulta già pubblicata (cfr. art. 165 cpv. 1 lett. a) e non può più cambiare nel corso dell’esame della domanda. L’elenco è modificato di conseguenza: la lettera b è diventata la lettera a e così via.
Il capoverso 3 è nuovo e regolamenta una situazione particolare. Di norma il rilascio di un CPC precede di molto l’inizio della sua validità. Se anche la sua proroga (il cui esame inizia solo al momento del rilascio del CPC) può essere approvata prima dell’inizio della validità, un’eventuale tassa annuale aggiuntiva per la proroga può essere riscossa insieme alle tasse annuali normali per i CPC. Ciò non è invece possibile se l’approvazione in questione ha luogo successivamente al pagamento delle tasse annuali normali. La scadenza di questa eventuale tassa aggiuntiva dipende dal momento in cui l’IPI riscuote le tasse annuali (cfr. art. 164 cpv. 3 lett. b). La riscossione avviene dopo che la domanda è stata esaminata e approvata. In questi casi quindi la proroga della validità del certificato viene iscritta nel registro soltanto dopo il pagamento dell’eventuale tassa annuale aggiuntiva.
Sezione 4: Revoca della proroga della validità del certificato
Art. 171 Forma e contenuto della richiesta
A livello di contenuto, l’articolo 171 corrisponde all’articolo 127n OBI, tranne per le seguenti modifiche.
– A causa della digitalizzazione, il requisito della presentazione di due esemplari fisici della richiesta (cfr. frase introduttiva dell’art. 127n cpv. 1 OBI) è eliminato.
– Per ragioni di completezza, nel capoverso 1 lettera b il nome (in aggiunta al cognome) è inserito tra le indicazioni da indicare;
– Il numero di omologazione del medicinale non deve più essere indicato, dato che l’IPI lo conosce già al momento di un’eventuale richiesta di revoca (cpv. 1 lett. b).
– Il capoverso 3 sottolinea ora in modo chiaro che la richiesta di revoca della proroga della validità del certificato è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa.
– Il capoverso 4 rimane invariato.
Nella versione italiana è stata altresì apportata una modifica di natura terminologica: il termine «durata della protezione del certificato» è sostituito con «validità del certificato».