Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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Art. 172 Esame della richiesta

L’articolo 172 corrisponde all’articolo 127o OBI e rimane invariato nel contenuto. In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, il rimando nel capoverso 1 è adeguato. Le modifiche nei capoversi 2–4 sono di natura terminologica o redazionale.

Art. 173 Lingua

Basato sull’articolo 127p OBI, tranne per le seguenti modifiche.

– In armonizzazione con la legge sui brevetti, nel capoverso 2 l’espressione «lingua ufficiale» è stata precisata con l’aggettivo «svizzera». In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza è inoltre modificato il rimando.

– Il vigente capoverso 3, che, nel quadro della procedura di revoca, consente di presentare anche mezzi di prova in inglese, è stralciato. Questa disposizione speciale era finora necessaria perché, in base all’articolo 4 OBI, in linea di massima possono essere presentati solo documenti di prova in una lingua ufficiale svizzera. Con la presente revisione, d’ora in poi saranno per principio ammessi anche i documenti di prova in inglese (cfr. art. 3 cpv. 7): pertanto la disposizione speciale in questione non è più necessaria.

Art. 174 Ingiunzione di rispondere e nuovo scambio di scritti

L’articolo 174 corrisponde all’articolo 127q OBI e rimane invariato nel contenuto, ma subisce delle modifiche di natura terminologica nella rubrica. «Invito» è sostituito con «ingiunzione». In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, il rimando nel capoverso 1 è adeguato. Nei capoversi 1 e 2 è inoltre precisato che la richiesta di revoca riguarda la «proroga della validità del certificato». Nel testo italiano è stata apportata anche una modifica di natura terminologica ai sensi della sostituzione di espressioni della revisione parziale della LBI (nLBI): «richiedente» è sostituito con «depositante.

Art. 175 Decisione finale

L’articolo 175 corrisponde all’articolo 127r OBI, di cui riprende il contenuto.

Art. 176 Registrazione e pubblicazione

L’articolo 176 corrisponde al vigente articolo 127s ed è rimasto invariato nel contenuto.

Art. 177 Restituzione della tassa di revoca

Secondo il diritto vigente (cfr. art. 127t OBI), la tassa di revoca è restituita al richiedente (ora depositante) se la richiesta di revoca è accolta. In contingenze particolari, l’IPI non è tenuto a restituire la suddetta tassa: l’articolo 177 tiene conto di tale circostanza mediante una formulazione potestativa se sussistono circostanze particolari. In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, è inoltre adeguato il rimando.

Titolo secondo: Certificati protettivi complementari pediatrici per medicinali

Capitolo 1: Campo d’applicazione

Art. 178

L’articolo 178 corrisponde all’articolo 127u OBI e rimane invariato nel contenuto.