Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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In seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), la sua struttura e articolazione sono state adeguate alle prescrizioni attuali delle DTL41. Ne consegue l’adeguamento del rimando nel capoverso 3, che ora rinvia al titolo quarto (anziché al titolo settimo) della LBI.

Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato pediatrico

Art. 179 Contenuto della domanda e tassa

L’articolo 179 corrisponde all’articolo 127v OBI e rimane invariato nel contenuto. Il capoverso 2 sottolinea in modo più esplicito rispetto al diritto vigente che per la domanda di rilascio del certificato pediatrico è dovuta una tassa.

Art. 180 Contenuto della richiesta

L’articolo 180 riprende il contenuto del vigente articolo 127w con le seguenti precisazioni linguistiche.

– Per ragioni di completezza e in armonizzazione con l’OPM, nella lettera a tra le indicazioni necessarie è inserito anche il nome (in aggiunta al cognome). Lo stesso vale per la lettera b, dove è stata aggiunta anche la ditta.

– La lettera c è stata uniformata sul piano linguistico all’articolo 156 lettera c.

– La lettera d chiarisce che la richiesta deve includere anche il titolo del brevetto di base (e non quello dell’invenzione protetta dal brevetto di base).

– In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza sui brevetti, i rimandi nelle lettere e e h sono stati adeguati.

– La seconda parte del periodo nella lettera f è stata precisata e riformulata in «[…] e il numero di omologazione del medicinale». L’omologazione infatti non riguarda mai il prodotto in sé, ma unicamente un medicinale con il prodotto in questione (costituito da un principio attivo o una combinazione di principi attivi) ed eventuali sostanze ausiliarie.

Art. 181 Iscrizione provvisoria e pubblicazione delle indicazioni sulle domande

A livello di contenuto, l’articolo 181 corrisponde in larga misura all’articolo 127x OBI, tranne per le seguenti modifiche.

– Nella rubrica, a «pubblicazione» è aggiunto «iscrizione provvisoria». Le indicazioni richieste sono iscritte provvisoriamente nel registro prima del rilascio del certificato pediatrico e poi pubblicate dopo il rilascio.

– La frase introduttiva del capoverso 1 precisa dove le indicazioni in questione sono iscritte provvisoriamente e pubblicate, vale a dire nel registro dei certificati protettivi complementari.

– Per ragioni di completezza, nel capoverso 1 lettera b tra le indicazioni da fornire figura ora anche il nome (oltre al cognome). Lo stesso vale per la lettera c, che ora impone di indicare anche la ditta.

– Il capoverso 1 lettera f è stralciato perché la prassi dell’IPI non prevede l’iscrizione provvisoria del titolo del brevetto di base. Di conseguenza, la vigente lettera g è diventata la lettera f e così via.

41 Consultabili su: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL (stato: 10.10.2024).