Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine

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Consiglio delle scuole universitarie non decide più in merito alla concessione di sussidi federali vincolati a progetti.

Articolo 47 [descrizione della misura 2.5]

Capoverso 1: la rinuncia al versamento di sussidi federali vincolati a progetti rende necessario lo stralcio del rimando di cui alla lettera c.

Capoverso 2: dal momento che, in considerazione della rinuncia ai sussidi federali vincolati a progetti, le alte scuole pedagogiche non possono più richiedere sussidi secondo la LPSU, il capoverso 2 viene abrogato.

Articolo 48 [descrizione della misura 2.5]

Capoverso 3: il capoverso 3 prevede che i limiti di spesa devono essere stabiliti in modo che le aliquote previste per i sussidi di base siano garantite (cfr. messaggio del 29.5.200953 concernente la legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero). Con la modifica proposta

dell’articolo 50 LPSU, il capoverso 3 non è più necessario.

Capoverso 4: dal momento che, con la rinuncia a sussidi federali vincolati a progetti, l’Assemblea federale stanzierà soltanto un credito d’impegno per i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative, l’articolo 48 capoverso 4 viene adeguato di conseguenza.

Articolo 50 [descrizione della misura 2.4]

Il rafforzamento del finanziamento delle scuole universitarie cantonali a carico degli utenti presuppone un adeguamento dell’articolo 50. Come avveniva finora, viene definita la quota dell’importo globale dei costi di riferimento di cui si fa carico la Confederazione. Secondo l’articolo 44 capoverso 1, i costi di riferimento sono le spese per studente necessarie per garantire un insegnamento di elevata qualità. Le aliquote percentuali verranno ridotte in modo tale che si tenga conto dell’effetto di sgravio proporzionale dovuto all’aumento delle tasse universitarie. Per lasciare alla Confederazione una certa flessibilità anche per questi contributi, le aliquote

percentuali saranno definite come valori massimi. La Confederazione continuerà a sforzarsi per versare contributi quanto possibili regolari e dare così grande sicurezza ai Cantoni.

Articoli 59–61 [descrizione della misura 2.5]

La rinuncia al versamento di sussidi federali vincolati a progetti richiede l’abrogazione della sezione 5 con gli articoli 59, 60 e 61. Le condizioni, le basi di calcolo e le

procedure in essi disciplinati per i sussidi vincolati a progetti non sono più necessarie.

Articolo 80a [descrizione della misura 2.5]

Affinché il programma per la promozione del numero dei diplomati in cure

infermieristiche presso le scuole universitarie professionali cantonali possa essere portato avanti come programmato, nonostante la rinuncia ai sussidi federali vincolati a progetti, nell’articolo 80a è stabilito che l’articolo 12 capoverso 3 lettera f, l’articolo 47 capoverso 1 lettera c, l’articolo 48 capoverso 4 lettera b e gli articoli 59–61 (stato 1.3.2023) restano applicabili fino alla prevista conclusione del programma.

53 FF 2009 3925 pag. 4022