Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine
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Lettera e: la rinuncia alla promozione nell’educazione ambientale comporta che la formazione e la formazione continua di specialisti nell’ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici non viene più promossa; di conseguenza occorre adeguare l’articolo relativo allo scopo.
Articolo 14a [descrizione della misura 2.27]
Capoverso 1: con la rinuncia alla promozione nell’educazione ambientale, la
formazione e la formazione continua di specialisti non saranno più finanziate. La lettera b viene pertanto abrogata.
Capoverso 2: dal momento che i sussidi per la formazione e la formazione continua di cui al capoverso 1 vengono aboliti, il capoverso 2 che fa riferimento al capoverso 1 deve essere integrato di conseguenza, in modo che la Confederazione possa
svolgere direttamente anche attività per la formazione e la formazione continua.
3.11 Legge federale del 3 ottobre 200359 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)
Articolo 9 [descrizione della misura 2.34]
Capoverso 2bis: la riduzione della perequazione dell’aggravio sociodemografico (PAS) comporta l’annullamento dell’aumento della dotazione della PAS avvenuto con la riforma della perequazione finanziaria. La relativa disposizione introdotta nel 2020 viene pertanto abrogata.
3.12 Legge del 5 ottobre 199060 sui sussidi (LSu)
Articolo 7 [descrizione della misura 2.36]
Capoverso 2: la disposizione si applica solo agli aiuti finanziari, ossia ai sussidi concessi dalla Confederazione per la promozione di compiti scelti dai beneficiari stessi dei sussidi. Non è applicabile alle indennità (compiti affidati dalla
Confederazione). In linea di principio gli aiuti finanziari non devono superare il 50 per cento delle spese del compito finanziato. Il termine spese si basa
sull’articolo 14 LSu (Computo delle spese) e sulle disposizioni di leggi speciali relative alle spese computabili del rispettivo aiuto finanziario. Nel caso di sussidi versati in forma di somme forfettarie, nel calcolo della somma forfettaria si tiene conto
dell’aliquota massima: viene cofinanziata una percentuale massima del 50 per cento delle spese presumibili di una soluzione a basso costo; sono quindi determinanti i costi standard. L’ammontare delle somme forfettarie deve essere verificato
periodicamente. I sussidi d’esercizio sono una forma di somme forfettarie. Per tali contributi si deve disciplinare con atto speciale la base su cui calcolare il sussidio federale (attività sovvenzionata e quindi costi correlati). Il sussidio federale deve ammontare al massimo al 50 per cento dei costi d’esercizio necessari per
l’adempimento di questo mandato specifico. Se, oltre all’attività da finanziare,
un’organizzazione o un’unità sovvenzionata svolge altre attività (commerciali), il sussidio federale è calcolato esclusivamente in base ai costi d’esercizio delle
prestazioni sovvenzionate (di regola è qui necessario un conto settoriale). I costi per attività che, secondo le normative di diritto speciale, non sono meritevoli di
59 RS 613.2
60 RS 616.1