Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine
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promozione o non sono promuovibili non sono considerati «costi del compito
finanziato» né costi computabili.
Il calcolo di un aiuto finanziario è strettamente collegato alle prescrizioni relative alla prestazione propria dei beneficiari di aiuti finanziari (cfr. cpv. 1 lett. c e d come pure art. 6 lett. d). L’interesse personale del beneficiario come pure la sua capacità
economica e gli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere si devono riflettere nella partecipazione finanziaria del beneficiario finale. Ciò che non viene sovvenzionato dallo Stato deve essere finanziato dal beneficiario stesso oppure il beneficiario deve organizzare il finanziamento necessario (in particolare tramite finanziamenti presso terzi, p. es. le banche). In questo contesto gli aiuti finanziari dei Cantoni o dei Comuni o di altri istituti di finanziamento non sono considerati
prestazione propria ai sensi della LSu. Sebbene l’«acquisizione» di ulteriori sussidi (p. es. di Cantoni, Comuni) richieda una prestazione del beneficiario, ciò non
costituisce comunque una prestazione finanziaria propria.
In casi eccezionali motivati gli aiuti finanziari possono essere più alti, per esempio se, a causa della sua situazione economica, il beneficiario finale non è in grado di fornire una prestazione propria pari ad almeno il 50 per cento, come può succedere per i progetti nel campo della cooperazione allo sviluppo nei Paesi più poveri e dell’aiuto umanitario. Aliquote maggiori non sono escluse nemmeno in settori di compiti di esclusiva competenza federale se, per investimenti orientati al futuro che rivestono elevato interesse economico generale, il bisogno di investimenti e i proventi sono fortemente dispersi nel tempo e i sussidi federali hanno il carattere di un
finanziamento iniziale. Tali eccezioni sono possibili in particolare se gli aiuti finanziari sono di durata limitata e presentano un’impostazione digressiva. Di regola questi due requisiti devono essere soddisfatti in maniera cumulativa. Per tutti gli interessati, in particolare anche per i beneficiari degli aiuti finanziari, la durata limitata con una scadenza progressiva degli aiuti finanziari è vantaggiosa in relazione alla
pianificazione e alla preparazione per il periodo successivo al sussidio: si evita una «brusca» abolizione degli aiuti finanziari e i beneficiari sono incoraggiati a predisporsi per tempo alla situazione senza aiuti finanziari.
3.13 Legge federale del 21 giugno 199661 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm)
Articolo 18 [descrizione della misura 2.21]
La restituzione dell’imposta sugli oli minerali alle imprese di trasporto concessionarie è disciplinata nell’articolo 18 della LIOm. Nel quadro della modifica della legge sul CO2, con la modifica della LIOm che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 la
restituzione dell’imposta sugli oli minerali decade dal 1° gennaio 2026 nel traffico locale (art. 18 cpv. 1bis) e dal 1° gennaio 2030 (art. 18 cpv. 1ter) nel restante trasporto di viaggiatori concessionario. Anticipando l’abolizione della restituzione dell’imposta sugli oli minerali nel restante trasporto di viaggiatori concessionario si finanzia la promozione di propulsioni alternative nel traffico regionale viaggiatori. Di
conseguenza l’articolo 18 capoverso 1bis(traffico locale) e l’articolo 18 capoverso 1ter (restante trasporto di viaggiatori concessionario) possono essere abrogati il
1° gennaio 2027. In questo modo, al 1° gennaio 2027 vengono soppressi tutti i diritti di restituzione per le imprese di trasporto concessionarie – ad eccezione delle
61 RS 641.61