Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine
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imprese di navigazione concessionarie (cfr. art. 18 cpv. 2 LIOm). Tale soppressione vale anche per le linee che, per ragioni topografiche, dimostrano l’impossibilità di impiegare autobus non alimentati con combustibili fossili. Lo sviluppo della tecnologia di propulsione elettrica per autobus è molto rapido, ragione per cui in futuro
l’impossibilità di effettuare tale passaggio dovrebbe essere limitata a casi sporadici.
3.14 Legge del 23 dicembre 201162 sul CO 2
Articolo 33a [descrizione della misura 2.31]
Capoverso 1: in futuro, i sussidi decisi con la legge federale del 30 settembre 202263 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli) non dovranno essere finanziati con le risorse generali della Confederazione, bensì con i proventi generati dalla tassa sul CO2. Per poter raggiungere il volume di promozione prefissato con la LOCli, si rinuncerà a finanziare il Programma Edifici mediante la tassa sul CO2 nonché ai sussidi per la
valorizzazione di risorse idrotermali utilizzabili indirettamente, per la pianificazione energetica territoriale comunale e sovracomunale per l’utilizzo di energie rinnovabili, per impianti nuovi e ampliamenti importanti degli impianti esistenti destinati alla produzione di gas rinnovabili nonché per impianti che utilizzano l’energia solare termica. Le risorse ricavate dalla tassa sul CO2 saranno così destinate in via
prioritaria alla promozione di tecnologie e processi innovativi e alla copertura dei rischi di cui alla LOCli, nonché al programma d’impulso secondo la legge federale del 30 settembre 201664 sull’energia (LEne; lett. a e b). I fondi saranno inoltre impiegati per la promozione dei progetti di geotermia (lett. c) e per l’ampliamento del fondo per le tecnologie (lett. d). Per riuscire a raggiungere il volume di promozione prefissato con la LOCli per i sussidi di cui alle lettere a e b attingendo alla nuova fonte di
finanziamento, è necessario destinare in modo vincolato un limite massimo del 41 per cento dei proventi netti della tassa sul CO2 fino alla fine del 2031, e dal 2032
nuovamente un limite massimo pari a un terzo. Fino ad ora la quota era fissata per tutti gli anni a un terzo (max. fr. 450 mio.).
Capoverso 2: i fondi devono essere impiegati in via prioritaria per i nuovi aiuti
finanziari stabiliti dalla LOCli. Pertanto, i proventi annuali della tassa, fino a un
massimo di 400 milioni di franchi, vengono ripartiti per metà per la promozione di cui alle lettere a e b del capoverso 1.
Capoverso 3: qualora i proventi annuali generati dalla tassa superino i 400 milioni di franchi, è previsto che i proventi supplementari vengano ripartiti per metà per la promozione di cui alle lettere c e d. Per la promozione di cui alla lettera c è stabilito un importo massimo di 30 milioni di franchi, mentre per la promozione di cui alla lettera d un importo massimo di 25 milioni di franchi.
Capoverso 4: se i fondi annualmente a disposizione non possono essere destinati interamente alla promozione di cui al capoverso 1, è possibile continuare, come avvenuto finora, a impiegare un massimo di 150 milioni di franchi in modo vincolato per un determinato utilizzo negli anni successivi. A tale scopo viene inserito un
finanziamento speciale nel bilancio federale. Il resto confluisce nella ridistribuzione. Capoverso 5: l’eventuale riserva, fino a un massimo di 150 milioni di franchi (saldo nel finanziamento speciale), può essere impiegata negli anni successivi, a complemento degli importi massimi di cui ai capoversi 2 e 3, per le promozioni ai sensi del
capoverso 1.
62 RS 641.71; FF 2024 686
63 RS …; FF 2022 2403
64 RS 730.0