Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente ...

persone fisiche che vengono annunciate nell’ambito delle indicazioni relative alla catena di controllo. Per ogni persona da annunciare si deve procedere a un chiarimento secondo le disposizioni di cui all’art. 9.

La LTPG non prevede che, ai fini dell’identificazione delle persone da annunciare, gli enti giuridici rilevino il numero AVS. Di conseguenza, anche l’ordinanza non richiede che tale informazione faccia parte dei chiarimenti che devono essere effettuati dagli enti giuridici.

L’ente giuridico deve solo chiarire se la persona da annunciare dispone di un numero AVS. Qualora non sia possibile verificare l’esistenza di un numero AVS dai documenti interni, la società potrà, per esempio, chiedere alla persona interessata se dispone di tale numero. Occorre tenere presente che, in linea di principio, ogni persona che risiede o lavora in Svizzera riceve un numero AVS, indipendentemente dalla cittadinanza (cfr. art. 50c della legge federale del 20 dicembre 194624 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti).

Se l’ente giuridico conferma che la persona da annunciare dispone di un numero AVS, con tale informazione l’autorità che tiene il registro può verificare l’identità della persona annunciata tramite un confronto automatico con gli inserimenti nella banca dati UPI dell’Ufficio centrale di compensazione (v. considerazioni di seguito relative all’art. 36 cpv. 2).

Se la persona da annunciare non dispone ancora di un numero AVS, la società dovrà richiedere una copia della carta d’identità o una copia del passaporto o della carta di soggiorno svizzera. Sulla base di tale copia, l’autorità che tiene il registro potrà ordinare all’Ufficio centrale di compensazione un numero AVS per tale persona (v. considerazioni di seguito relative all’art. 36 cpv. 3).

Art. 10 Informazioni sugli enti giuridici

Per poter identificare in maniera univoca la società che effettua l’annuncio, il cpv. 1 prevede che, all’atto di effettuare l’annuncio, essa dichiari il proprio IDI e la ditta o il nome. L’autorità che tiene il registro verifica le informazioni annunciate in base ai dati del registro di commercio e del registro IDI (art. 36). Le società di diritto privato svizzero non sono tenute a fornire indicazioni sulla propria sede nell’annuncio. L’autorità che tiene il registro la aggiunge d’ufficio nel registro per la trasparenza in base alle informazioni ricavate dal registro di commercio.

Affinché l’autorità che tiene il registro o l’autorità di controllo abbia una persona di contatto per il successivo controllo dei dati presenti nel registro per la trasparenza, dovranno essere forniti anche i dati di contatto della persona che effettua l’annuncio. Il termine «funzione» è intenzionalmente definito in modo ampio e può includere qualsiasi funzione presente in una società, per esempio il presidente del consiglio di amministrazione, l’amministratore, il segretario, il capodivisione ecc. Lo stesso termine può inoltre comprendere funzioni esterne alla società, per esempio nel caso in cui l’esecuzione dell’annuncio sia delegata a terzi. In questi casi, come funzione è possibile indicare anche «fiduciario, consulente fiscale» o definizioni analoghe.

La comunicazione tra l’autorità che tiene il registro e la società avviene di regola in forma elettronica. Se la società predilige una comunicazione in formato cartaceo (per posta), lo dovrà annotare sull’annuncio al registro per la trasparenza.

Per gli enti giuridici di diritto estero, il cpv. 2 prevede che siano segnalati anche la forma giuridica, il luogo, il numero postale di avviamento e il Paese nel quale si trova la sede dell’ente giuridico da annunciare.

24 RS 831.10