Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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Cpv. 3 lett. b: nel caso di enti giuridici di diritto estero occorre annunciare funzioni equivalenti a quelle elencate alla lett. a. È determinante chi, all’interno dell’ente giuridico, dirige l’organo preposto alla gestione.
Cpv. 4: se le funzioni di cui alla lett. a del cpv. 3 sono esercitate congiuntamente da diverse persone (p. es se sussiste una direzione o sono presenti più liquidatori), queste dovranno essere dichiarate insieme nello stesso annuncio.
Art. 12 Informazioni in caso di mancata identificazione o verifica degli aventi
economicamente diritto
La persona soggetta all'obbligo di informazione deve essere annunciata quando esistono aventi economicamente diritto, ma non è possibile identificarli o verificarne l'identità sulla base delle informazioni ricevute (art. 9 cpv. 3 LTPG). In tal caso, la persona soggetta all'obbligo di informazione non è considerata avente economicamente diritto, ma funge esclusivamente da interlocutore per le autorità.
Questa situazione deve essere chiaramente distinta dal caso in cui il membro superiore dell’organo direttivo deve essere annunciato a titolo sussidiario quale avente economicamente diritto (art. 11 cpv. 3). In questi casi nessuna persona fisica soddisfa i criteri di un avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 LTPG).
L'ordinanza definisce le informazioni che la società deve fornire sulla persona soggetta all'obbligo di informazione, sugli sforzi compiuti per identificare l'avente economicamente diritto e su quest'ultimo.
Art. 13 Procedura di annuncio tramite la piattaforma elettronica
In generale, gli annunci devono essere effettuati attraverso la piattaforma elettronica centralizzata EasyGov gestita dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Sono esclusi unicamente gli annunci che vengono presentati all’ufficio del registro di commercio competente (art. 11 LTPG). Attraverso la piattaforma elettronica già oggi è possibile sbrigare in modo semplice, rapido ed efficiente un gran numero di pratiche amministrative necessarie per gli enti giuridici. Per poter annunciare gli aventi economicamente diritto attraverso la piattaforma elettronica, gli enti giuridici devono prima registrarsi sulla piattaforma, sempre che non vi abbiano già provveduto. A tal fine è necessaria un’autenticazione a due fattori. In questo ambito trova applicazione AGOVaq200, la nuova procedura di accesso delle autorità svizzere, utilizzata anche nell’ambito di altri servizi forniti da autorità federali e cantonaliArt. 14
Procedura di annuncio tramite l’ufficio del registro di commercio
Una società può annunciare i propri aventi economicamente diritto all’ufficio cantonale competente del registro di commercio invece che al registro per la trasparenza, se contestualmente alla presentazione dell’annuncio al registro per la trasparenza esegue un’iscrizione nel registro di commercio e conferma altresì che tutti gli aventi economicamente diritto sono iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organi della società (cfr. art. 11 cpv. 1 LTPG).
Cpv. 1 lett. a: l’annuncio deve essere allegato all’iscrizione nel registro di commercio come documento separato perché, in caso contrario, le informazioni notificate per il registro per la trasparenza verrebbero pubblicate nei documenti giustificativi relativi all’iscrizione nel registro di commercio insieme ai documenti di tale registro.
Cpv. 1 lett. b: l’annuncio all’ufficio del registro di commercio può essere inoltrato su carta o in forma elettronica. In caso di inoltro per via elettronica si applicano le disposizioni sulla comunicazione elettronica contenute nell’ordinanza sul registro di commercio (art. 12b segg. ORC).