Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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Gli enti giuridici esteri devono indicare anche l’IDI. Se al momento dell’annuncio non dispongono di alcun IDI, l’Ufficio federale di statistica ne assegnerà loro uno automaticamente attraverso il collegamento diretto della piattaforma elettronica al sistema IDI (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c n. 5 LIDI). Inoltre, al momento dell’annuncio, gli enti giuridici devono indicare in quale categoria ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 let. b LTPG rientra l’ente giuridico (p. es. se si tratta di un ente giuridico con una filiale in Svizzera iscritta nel registro di commercio).

Per poter assicurare che la corrispondenza dell’autorità che tiene il registro o dell’autorità di controllo pervenga anche alla società di diritto estero, quest’ultima dovrà indicare un rappresentante o un recapito in Svizzera.

Come per gli enti giuridici di diritto privato svizzero, la società di diritto estero deve inoltre fornire dati sulla persona che effettua l’annuncio ed eventualmente sulla scelta della comunicazione per via cartacea.

Il cpv. 3 concretizza le informazioni che devono essere annunciate se una società è in parte detenuta da una società quotata in borsa in Svizzera o all’estero. Il valore soglia del 25 % è dovuto al fatto che per le partecipazioni al di sotto di questo valore non si parla di «controllo» ai sensi della LTPG (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. a). Il limite superiore del 75 % risulta a sua volta dall’art. 3 let. a LTPG, secondo cui le filiali detenute per oltre il 75 % da una o più società i cui diritti di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in borsa sono escluse dal campo d’applicazione della legge.

Le informazioni da annunciare serviranno a identificare in maniera univoca, da un lato, la società che effettua l’annuncio e, dall’altro, la borsa in cui sono quotate le partecipazioni. Se disponibile, deve essere annunciato anche il simbolo di borsa delle partecipazioni.

Art. 11 Informazioni sull’avente economicamente diritto

Cpv. 1: per ogni avente economicamente diritto, la società trasmette le informazioni previste dalla legge (art. 9 cpv. 1–3 LTPG). Inoltre, la società trasmette le informazioni che ha raccolto conformemente ai propri obblighi concernenti la natura e l’estensione del controllo e quelle per l’identificazione degli aventi economicamente diritto (art. 6 segg.). Le informazioni da annunciare includono pure i dati raccolti riguardo alla catena di controllo, in particolare anche quelli per l’identificazione delle persone fisiche all’interno della catena di controllo (art. 9).

Cpv. 2: se nessuna persona fisica raggiunge i valori soglia di cui all’art. 6 cpv. 2 e non controlla in altro modo la società che effettua l’annuncio, quale avente economicamente diritto dovrà essere annunciato a titolo sussidiario il membro superiore dell’organo direttivo (art. 4 cpv. 2 LTPG). Al cpv. 2 sono stabilite le informazioni che devono essere annunciate in questo caso.

Cpv. 3 lett. a: nel caso di enti giuridici di diritto privato svizzero occorre annunciare la persona che detiene la presidenza della direzione, sempre che l’ente giuridico disponga di tale organo. Se la forma giuridica consente la delega della gestione (come p. es. nel caso della società anonima svizzera, art. 716 cpv. 2 CO) e se la società si è avvalsa di questa possibilità, dovrà essere annunciato il presidente di tale gestione. Nella pratica i ruoli corrispondenti sono spesso designati con il termine CEO oppure presidente della gestione o della direzione. Se la società non ha esercitato il diritto di delega della gestione, si applica il cpv. 3 lett. a n. 2. Occorre considerare che, diversamente dalla società anonima svizzera, la società a garanzia limitata di diritto svizzero prevede sempre un organo di gestione. I gerenti della società a garanzia limitata devono essere iscritti nel registro di commercio (cfr. art. 73 cpv. 1 lett. p ORC). In generale deve essere identificata la persona che decide in merito all’attività quotidiana dell’ente giuridico. In caso di liquidazione o moratoria deve essere annunciato il liquidatore o il commissario.