Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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economicamente diritto (p. es. il secondo nome del rappresentante che ha effettuato la segnalazione, una differenza non sostanziale nell’organigramma descritto nel registro in un caso di controllo indiretto, la data errata di un accordo tra azionisti da cui deriva un controllo in altro modo, refusi, differenze minime della quota della partecipazione detenuta ecc.).
Conformemente alla lett. c non occorre segnalare differenze relative a terzi che fanno parte della catena di controllo (su cui la società deve raccogliere informazioni secondo l’art. 8 OTPG), a condizione che le differenze non facciano sorgere dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità delle informazioni relative agli aventi economicamente diritto. Ciò comporterebbe altrimenti un numero troppo elevato di segnalazioni, che risulterebbe in contrasto con l’obiettivo della legge. Questa eccezione non vale laddove la differenza relativa a una società intermediaria all’interno della catena di controllo faccia sorgere dubbi in merito all’identità dell’avente economicamente diritto della società, per esempio se l’intermediario finanziario constata che la catena di controllo indicata non coincide con i dati presenti nel registro per la trasparenza su una delle società intermediarie.
Secondo il commento all’art. 30 LTPG, la segnalazione di una differenza deve tuttavia avvenire se una persona giuridica (p. es. dall’estero) è assoggettata a questa legge ma non è iscritta, purché l’assoggettamento a tale legge sia chiaro, per esempio se l’intermediario finanziario è a conoscenza del fatto che un ente giuridico è proprietario di un bene immobile in Svizzera. La lett. d precisa che gli intermediari finanziari e le autorità non sono tenute ad effettuare alcuna segnalazione in casi legati a una mancata iscrizione o a un suo mancato aggiornamento, purché il termine corrispondente non sia ancora scaduto.
Art. 34 Segnalazione di differenze da parte degli enti giuridici
L’art. 32 LTPG prevede che gli enti giuridici abbiano il diritto di segnalare al registro per la trasparenza le differenze tra le informazioni nel registro che li riguardano e le informazioni di cui essi dispongono. Per la rettifica di informazioni su richiesta, il Consiglio federale applica una procedura semplice a livello di ordinanza.
L’ente giuridico è direttamente responsabile della propria iscrizione al registro per la trasparenza, ovvero è suo compito segnalare i dati necessari relativi ai suoi aventi economicamente diritto e mantenerli aggiornati. I dati forniti al registro per la trasparenza devono quindi coincidere con quelli che l’ente giuridico stesso ha raccolto e che è tenuto a documentare per legge. Se l’iscrizione non è stata tenuta aggiornata per errore o negligenza da parte del (precedente) responsabile dell’ente giuridico (p. es. perché non è stato comunicato il subentro di un nuovo avente economicamente diritto in seguito all’acquisto di partecipazioni, oppure perché i dati relativi a un avente economicamente diritto, p. es. il suo Comune di residenza, non sono stati modificati dopo un trasloco), l’ente giuridico deve segnalare le modifiche e correggere l’iscrizione. A tale scopo l’ente segue la procedura normalmente prevista in caso di modifica di un’iscrizione al registro secondo l’art. 10 LTPG. Pertanto può apportare una modifica tramite la piattaforma elettronica oppure, in caso di modifica nel registro di commercio, può segnalarla all’ufficio del registro di commercio competente.
Art. 35 Requisiti tecnici per la trasmissione dei dati
L’obiettivo dei requisiti tecnici posti dal DFGP consiste nel garantire una trasmissione uniforme delle informazioni di tutti i servizi collegati al registro per la trasparenza tramite interfacce e assicurare la qualità dell’elaborazione delle informazioni.
Art. 36 Procedura di iscrizione e controllo da parte dell’autorità che tiene il registro