Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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Cpv. 1: per le società con sede in Svizzera, l’autorità che tiene il registro verifica i dati trasmessi in base al registro IDI, al registro di commercio e alla banca dati centrale degli enti giuridici. I dati degli enti giuridici esteri vengono invece confrontati esclusivamente con quelli presenti nel registro IDI.
Cpv. 2: per verificare l’identità delle persone annunciate, l’autorità che tiene il registro consulta, come gli uffici del registro di commercio, la banca dati centrale delle persone. Quest’ultima è collegata tramite un’interfaccia alla banca dati UPI dell’Ufficio centrale di compensazione. Ciò consente di confrontare tramite un processo automatizzato le informazioni della persona annunciata, i cui dati personali sono registrati nella banca dati centrale delle persone, con l’iscrizione alla banca dati UPI dell’Ufficio centrale di compensazione. Se la banca dati centrale delle persone non contiene ancora informazioni sulla persona annunciata perché questa non è ancora stata registrata nel quadro di un’iscrizione nel registro di commercio, l’autorità che tiene il registro inserisce i dati mancanti relativi a tale persona. Dopo che le informazioni sulla persona annunciata sono state completamente registrate nella banca dati centrale delle persone, questi dati vengono confrontati con quelli presenti nella banca dati UPI dell’Ufficio centrale di compensazione. Successivamente al confronto, la banca dati UPI dell’Ufficio centrale di compensazione fornisce alla banca dati centrale delle persone il numero AVS della persona annunciata, che viene salvato anche nel registro per la trasparenza.
Indipendentemente da questa procedura, la banca dati centrale delle persone assegna inoltre a ogni persona registrata un numero personale non significante (art. 928c cpv. 3 CO) che viene memorizzato anche nel registro per la trasparenza.
Cpv. 3: la copia del passaporto, della carta d’identità o della carta di soggiorno svizzera deve essere distrutta non appena l’autorità che tiene il registro non ne necessità più per la verifica dei dati annunciati. L’ordinanza stabilisce il momento in cui ciò deve avvenire.
Art. 37 Rinuncia a una diffida
Se una società comunica nella segnalazione di non essere riuscita a identificare l’avente economicamente diritto o a verificarne la qualità di avente economicamente diritto non è necessaria una diffida. È poco probabile che in caso di diffida la società possa fornire più informazioni di quelle menzionate nella segnalazione. Per questo motivo è logico che, in casi simili, l’autorità che tiene il registro rinunci a inviare la diffida a rettificare o integrare la segnalazione, mentre apporrà direttamente la relativa annotazione.
Art. 38 Annotazione
Cpv. 1: grazie alla numerazione delle annotazioni è possibile garantire la tracciabilità storica, consentendo di identificare rapidamente quali annotazioni sono state registrate per prime.
Cpv. 2:
Lett. a-e: l’annotazione deve contenere indicazioni permettendo di identificare l’autore della segnalazione (come il nome dell’intermediario finanziario o dell’autorità che ha effettuato la segnalazione).
Lett. f: lo stato dell’annotazione contiene le informazioni interne che l’autorità che tiene il registro inserisce nel registro per la trasparenza per l’elaborazione dell’annotazione (p. es. «diffida inviata» o «iscrizione in fase di esame preliminare presso l’autorità di controllo»).
Lett. g e h: nell’annotazione vengono menzionate solo le informazioni indicate nella motivazione standardizzata degli intermediari finanziari o delle autorità. Se un intermediario finanziario o un’autorità ha riportato informazioni aggiuntive unitamente alla segnalazione di