Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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differenze, l’annotazione deve contenere una rispettiva nota. Tuttavia, il contenuto di tali informazioni aggiuntive non viene indicato nell’annotazione.

Se l’autorità che tiene il registro riceve più segnalazioni di differenze da intermediari finanziari o autorità sullo stesso fatto, deve inserire una nota separata per ciascuna segnalazione. Lo storico della ricezione delle segnalazioni di differenze può essere desunto dall’indicazione della data.

Cpv. 3: se l’autorità che tiene il registro inserisce un’annotazione che non si basa sulla segnalazione di una differenza di un intermediario finanziario o di un’autorità (p. es. nel caso di una segnalazione incompleta), essa registra le motivazioni di tale annotazione (p. es. informazioni mancanti sul rapporto di controllo o sulle persone iscritte). Se nell’ambito dell’esame preliminare di un’iscrizione l’autorità di controllo constata che un’informazione non è corretta e non presenta alcuna annotazione, essa informa l’autorità che tiene il registro di tale circostanza affinché quest’ultima inviti l’ente giuridico a rettificare la rispettiva informazione e inserisca un’annotazione.

Art. 39 Richiesta di cancellazione di un’annotazione

Cpv. 1: secondo l’art. 36 cpv. 4 LTPG, l’ente giuridico sottoposto all’obbligo di segnalazione o l’avente economicamente diritto iscritto può chiedere in qualsiasi momento all’autorità di controllo la cancellazione dell’annotazione. Il diritto di proposta per la cancellazione di un’annotazione non si applica tuttavia alla persona informata sui fatti, non essendo iscritta al registro per la trasparenza come avente economicamente diritto (art. 9 cpv. 3 LTPG).

Cpv. 2: purché la società o la persona richiedente non presenti elementi sufficienti a dimostrazione della cancellazione dell’annotazione, come previsto dall’art. 36 cpv. 4 LTPG, l’autorità di controllo non effettua ulteriori indagini. I presupposti per la cancellazione sono descritti in modo sufficientemente chiaro dalla legge, ovvero tali prove devono essere sufficienti. Pertanto, la società o la persona richiedente dispone di indicazioni chiare riguardo al suo obbligo di collaborazione secondo l’art. 12 PA. In caso di mancata adempienza all’obbligo di collaborazione nella richiesta, questa viene respinta senza ulteriore scambio di corrispondenza.

Cpv. 3: eventuali differenze di importanza secondaria sono esentate dall’obbligo di segnalazione secondo l’art. 33. Se, nonostante questa eccezione, vengono segnalate differenze rispetto alle fattispecie indicate nell’art. 33 con corrispondente motivazione standardizzata secondo l’art. 32, tali differenze comportano automaticamente la registrazione di un’annotazione. Di norma l’autorità di controllo può cancellare tali annotazioni, su richiesta o d’ufficio, senza procedere a ulteriori indagini. Se tuttavia sussistono indizi secondo cui l’annotazione riguarda informazioni concernenti l’avente economicamente diritto, l’autorità di controllo può mantenere tale annotazione e, purché l’analisi basata sui rischi dimostri l’opportunità di esaminare questo ente giuridico, verificarla.

Cpv. 4: la richiesta di cancellazione di un’annotazione non deve essere inviata tramite lo stesso canale utilizzato per la comunicazione al registro per la trasparenza, ovvero tramite la piattaforma virtuale o tramite l’ufficio del registro di commercio. Può essere presentata all’autorità di controllo tramite la piattaforma elettronica o per posta.

Art. 40 Categorie di rischio

Secondo l’art. 39 cpv. 2 let. b LTPG, fra i compiti dell’autorità di controllo rientra stabilire i criteri per la categorizzazione degli enti giuridici in funzione del rischio di un loro utilizzo a fini abusivi. Questi criteri vengono impiegati per l’analisi dei rischi che l’autorità di controllo esegue sulla base dei dati trasmessi dall’autorità che tiene il registro e consente un’attività di controllo