Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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mirata, efficace ed efficiente sugli enti giuridici a rischio (cfr. messaggio del 24 maggio 202426). La categorizzazione dei rischi a opera del registro serve a distinguere dalla categorizzazione dei rischi che deve svolgere un intermediario finanziario per quanto concerne le proprie relazioni commerciali secondo le disposizioni in ambito di riciclaggio di denaro.
Cpv. 1: gli enti giuridici iscritti vengono assegnati dall’autorità che tiene il registro in una delle quattro categorie di rischio che vanno da «rischio esiguo» a «rischio molto elevato».
Cpv. 2: l’autorità di controllo stabilisce i criteri che indicano un possibile rischio di abuso. Sulla base di un’analisi dei rischi (cfr. art. 39 cpv. 2 lett. c e d LTPG), che considera in particolare i criteri secondo il cpv. 2, gli enti giuridici vengono valutati all’interno della rispettiva categoria di rischio con un sistema a punti. L’analisi dei rischi aiuta l’autorità di controllo a fissare delle priorità nell’ambito della propria attività di controllo in base ai rischi. Ciò consente quindi all’autorità di controllo di concentrare la propria attività in primo luogo sugli enti giuridici che dimostrano più criteri di rischio.
Il cpv. 2 riporta i criteri per la categorizzazione in un elenco non esaustivo, che risulta tale perché saranno innanzitutto i risultati dell’attività dell’autorità di controllo a mostrare se possano sussistere ulteriori criteri da prendere in considerazione. La valutazione di questi criteri viene stabilita dall’autorità di controllo in un’istruzione interna, che deve essere adattata in sede di analisi della propria attività, se necessario. La valutazione dei criteri è confidenziale poiché la sua pubblicazione consentirebbe agli enti giuridici sospetti di adeguare di conseguenza la propria attività.
Cpv. 3: la presenza di un’annotazione fa sì che la società venga assegnata alla categoria di «rischio medio». In base al risultato del controllo basato sul rischio, l’autorità di controllo modifica l’assegnazione alla categoria di rischio secondo il cpv. 1, ovvero l’analisi basata sui rischi può, per esempio, comportare che una società indicata come a «rischio medio» venga attribuita alla categoria di «rischio elevato».
Art. 41 Esame preliminare e procedura di controllo da parte dell’autorità di controllo
Secondo l’art. 35 LTPG l’autorità di controllo effettua controlli sull’esattezza, la completezza e l’attualità delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza. Il termine «controlli» comprende tanto l’esame preliminare quanto la procedura di controllo.
Cpv. 1: in considerazione dell’elevato numero di enti da registrare e delle modifiche che vengono apportate alle iscrizioni, l’autorità di controllo esegue i propri controlli secondo un approccio basato sul rischio. Per questo motivo sono state previste le categorie di rischio (art. 40 cpv. 1) nonché la possibilità di eseguire un’analisi basata sui rischi seguendo criteri concreti (art. 40 cpv. 2). L’autorità di controllo darà pertanto priorità all’esame preliminare degli enti giuridici che vengono registrati almeno nella categoria di «rischio medio».
Cpv. 2: nell’ambito di un esame sommario, il cosiddetto esame preliminare, l’autorità di controllo decide se occorre cancellare o mantenere l’annotazione o se risulta necessario avviare una procedura di controllo (cfr. art. 36 cpv. 1 LTPG). L’autorità di controllo comunica all’autorità che tiene il registro lo stato dei controlli, ovvero se sono stati avviati un esame preliminare o una procedura di controllo, e i rispettivi risultati.
Cpv. 3: l’accesso ai sistemi d’informazione di cui all’art. 36 cpv. 2 LTPG viene concesso solo ad alcuni collaboratori dell’autorità di controllo.
Art. 42 Sistema d’informazione dell’autorità di controllo
26 FF 2024 1607 p. 134