Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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Rapporto esplicativo concernente ...
Cpv. 1: l’autorità di controllo dispone di un sistema d’informazione per lo svolgimento dell’analisi dei dati basata sui rischi. Oltre alle informazioni del registro per la trasparenza, questo sistema contiene anche eventuali informazioni ulteriori, tra cui per esempio informazioni dai registri di cui all’art. 36 cpv. 2 LTPG, nonché informazioni aggiuntive trasmesse dalle autorità e dagli intermediari finanziari come motivazione della segnalazione di differenze (cfr. art. 30 cpv. 3, art. 31 cpv. 2 LTPG).
Cpv. 2: dal punto di vista della protezione dei dati è necessario garantire che i dati vengano distrutti definitivamente.
Art. 43 Ripresa di informazioni dal progetto pilota
Prima che la LTPG e la rispettiva ordinanza entrino in vigore e per gli enti giuridici scattino quindi gli obblighi di annuncio, è necessaria una fase di test dettagliata dell’infrastruttura informatica recentemente allestita e delle interfacce. Per poter effettuare dei test possibilmente orientati alla pratica, si deve poter coinvolgere nella fase di test il maggior numero possibile di attori interessati dal registro per la trasparenza (enti giuridici, autorità che tiene il registro, uffici del registro di commercio, autorità di controllo e autorità autorizzate all’accesso). La fase di test deve essere attuata nel quadro di un progetto pilota per consentire di trattare dati reali ed effettivi degli enti giuridici. Il progetto pilota deve durare fino al momento dell’entrata in vigore, dopodiché il registro per la trasparenza e l’autorità di controllo devono passare alla fase operativa ordinaria. A partire da questo momento valgono gli obblighi di annuncio degli enti giuridici secondo le disposizioni transitorie previste per legge (art. 51 e art. 53 LTPG).
Nella sua ordinanza, il Consiglio federale prevede che l’autorità che tiene il registro possa riprendere come iscrizione del registro per la trasparenza le informazioni registrate nel quadro del progetto pilota, a condizione che l’ente giuridico vi abbia acconsentito esplicitamente. Ciò serve a evitare che gli enti giuridici che hanno partecipato al progetto pilota debbano fornire di nuovo le stesse informazioni dopo l’entrata in vigore.
Se le informazioni vengono riprese dall’autorità che tiene il registro, l’obbligo di annuncio dell’ente giuridico in questione si considera adempiuto. Non è quindi necessario che l’ente giuridico annunci separatamente le stesse informazioni una seconda volta. L’obbligo di annuncio di modifiche secondo l’art. 10 LTPG resta applicabile anche per le informazioni che vengono segnalate nel contesto del progetto pilota e in seguito sono state riprese nel registro per la trasparenza con il consenso dell’ente giuridico.
La base giuridica del progetto pilota è rappresentata dall’art. 15 della legge federale del 17 marzo 202327 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA). Il progetto pilota è direttamente legato all’attuazione della LTPG e dimostra quindi una correlazione diretta a un progetto legislativo. Il progetto pilota ha l’obiettivo di testare l’infrastruttura informatica al punto da capire se, ove necessario, grazie alle conoscenze acquisite sia ancora possibile adattare l’infrastruttura prima del momento dell’entrata in vigore della LTPG. Il progetto pilota è necessario a garantire che l’infrastruttura informatica consenta anche effettivamente alle autorità, alle persone e agli enti giuridici assoggettati alla legge di adempiere i propri obblighi. Serve inoltre a testare la continuità dei processi digitali innovativi, in particolare il collegamento dei sistemi informatici delle autorità tramite un API Selfservice Portal all’interno dell’ePortal. Con il progetto pilota si mira a garantire il funzionamento dei processi digitali previsti per legge, dall’accesso per le imprese che effettuano le segnalazioni, alla gestione dei dati segnalati dall’autorità che tiene il registro, alla garanzia della qualità delle informazioni da parte delle autorità, fino alla verifica e all’analisi dei rischi delle strutture aziendali da parte dell’autorità di controllo. Attraverso misure tecniche e organizzative si deve tenere conto dei requisiti in ambito di protezione dei dati e delle informazioni nonché in ambito di sicurezza TIC. Dal momento che l’accesso delle autorità è configurato allo stesso modo di