Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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quello previsto per gli intermediari finanziari e i consulenti, per testare le interfacce in modo esaustivo nel progetto pilota è sufficiente la partecipazione delle autorità.

L’infrastruttura informatica ha lo scopo di realizzare in modo semplice e intuitivo le complesse collaborazioni fra le autorità e gli attori privati e, grazie al collegamento con i diversi registri e le altre fonti di dati, di consentire soprattutto alle autorità penali di adempiere i propri compiti in maniera più efficiente ed efficace. È concepita in modo innovativo: per esempio, permette agli uffici del registro di commercio di leggere rapidamente i dati nei propri sistemi grazie alla scansione di un codice QR generato dall’applicazione web. Inoltre vengono messi a disposizione degli attori coinvolti diversi canali di accesso per l’adempimento dei propri obblighi secondo la LTPG, con la possibilità di scegliere il più adatto a loro (le imprese possono effettuare le segnalazioni tramite l’ufficio del registro di commercio o la piattaforma elettronica, gli intermediari finanziari e le autorità per accedere al registro possono scegliere la piattaforma elettronica o l’interfaccia resa disponibile dall’autorità che tiene il registro). La cerchia di partecipanti al progetto pilota è ristretta alle persone, autorità ed enti giuridici che rientrano nel campo di applicazione della LTPG. Possono prendervi parte solo gli enti giuridici sottoposti a obbligo di annuncio secondo le disposizioni della LTPG e che hanno acconsentito esplicitamente alla partecipazione, pur potendo ritirare tale consenso in qualsiasi momento.

Art. 44

L’art. 41 LTPG stabilisce che l’iscrizione nel registro per la trasparenza nonché l’attestato di iscrizione e la consultazione da parte degli aventi diritto sono esenti da emolumenti. I solleciti, le diffide e le decisioni sono invece soggetti a emolumenti. Anche gli enti giuridici che chiedono il rilascio di un estratto elettronico saranno soggetti al pagamento di emolumenti.

La procedura di controllo è in linea di principio esente da emolumenti. L’autorità di controllo può tuttavia imputare le spese della procedura a una persona se quest’ultima non ha ottemperato ai propri obblighi, ha provocato l’avvio della procedura o ne ha ostacolato lo svolgimento. Se l’autorità di controllo vuole imputare le spese a una persona in toto o in parte deve emanare una decisione formale a tale proposito.

Per il calcolo degli emolumenti si distingue fra una tariffa forfettaria per il rilascio di un estratto (cpv. 3) e una tariffa oraria per il tempo effettivo impiegato dal personale dell’autorità competente in caso di solleciti, diffide e decisioni (cpv. 1 e 2).

La tariffa forfettaria per il rilascio di un estratto del registro è di 40 franchi. Il costo è quindi quasi pari a quello di un estratto del registro di commercio, poiché anch’esso è di utilità comparabile per l’ente giuridico registrato. Attualmente le cifre possono solo rappresentare una stima. Si suppone che ogni anno necessiterà di un estratto circa il 10 % degli enti giuridici registrati, per un numero pari a pressoché 50 000 estratti all’anno. Gli introiti di circa 2 milioni di franchi all’anno derivanti dagli estratti corrisponderebbero a un grado di copertura dei costi pari a circa l’80 per cento.

La tariffa oraria per il tempo impiegato oscilla tra i 100 e i 150 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile. Secondo le indicazioni dell’Amministrazione federale delle finanze, questi importi corrispondono ai costi medi annui di un collaboratore dell’Amministrazione federale con classe di stipendio dalla 22 alla 29.

Conformemente all’art. 5 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200428 sugli emolumenti (OgeEm), l’art. 44 ammette un supplemento discrezionale fino al 50 % dell’emolumento ordinario per solleciti, diffide o decisioni che comportano un onere particolare oppure urgenti.

28 RS 172.041.1