Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/106: Legge federale sul rispetto degli obblighi di neutralità in relazione alla situazione in Ucraina · 11 pagine
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Compendio
L’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72)
vieta l’esportazione di materiale d’armamento, beni utilizzabili a fini civili e militari, beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, beni e tec-
nologie per la navigazione marittima, nonché carboturbi e additivi per carburanti verso la Russia e
l’Ucraina o subordina tali esportazioni (verso l’Ucraina) all’obbligo di autorizzazione. Anche la forni-
tura di servizi e la concessione di diritti di proprietà intellettuale in relazione a questi beni sono vietati o soggetti all’obbligo di autorizzazione. I divieti e gli obblighi di autorizzazione sono stati disposti a tempo determinato nel 2022 in applicazione dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale.
Il 19 novembre 2025 il Consiglio federale ha deciso di prorogare queste misure di quattro anni a de-
correre dal 1° marzo 2026. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca di elaborare una base legale per il contenuto di queste disposizioni di ordinanza.
Situazione iniziale
Il 28 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso di aderire alle sanzioni imposte dall’Unione europea (UE) nei confronti della Russia a seguito della guerra di aggressione condotta da quest’ultima contro l’Ucraina, rafforzandone così l’impatto. Le misure coercitive adottate a tal fine sono disciplinate nell’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (di seguito «O-Ucraina»).
L’UE vieta, tra l’altro, la vendita, la fornitura e l’esportazione di materiale d’armamento, beni utilizzabili a fini civili e militari, beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, beni e tecnologie per la navigazione marittima, nonché carboturbi e additivi per carburanti a destinazione della Russia o per un uso in Russia. Anche la fornitura di servizi e la concessione di diritti di proprietà intellettuale in relazione a questi beni sono vietati. Il Consiglio federale ha deciso di inserire questi provvedimenti negli articoli 2a, 4, 5, 9a e 9b dell’O-Ucraina.
Per motivi legati al diritto della neutralità, questi provvedimenti non potevano essere emanati soltanto nei confronti della Russia, ma dovevano applicarsi anche all’Ucraina. La legge sugli embarghi (LEmb), che funge da base legale per l’O-Ucraina, consente al Consiglio federale solo di aderire a sanzioni straniere o di riprenderle, ma non di imporre sanzioni che i suoi principali partner commerciali non hanno adottato. Poiché l’UE non prevede misure contro l’Ucraina per i beni in questione, tali provvedimenti dell’O-Ucraina non potevano essere emessi in applicazione della LEmb. In assenza di un’altra base giuridica (p. es. la legge sul materiale bellico copre solo un sottoinsieme del materiale d’armamento interessato dall’embargo sulle armi), i provvedimenti sono stati adottati in applicazione dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale e integrati nell’O-Ucraina. Come previsto dalla Costituzione, il periodo di validità degli articoli 2a, 4, 5, 9a e 9b dell’O- Ucraina è limitato nel tempo, attualmente fino al 22 novembre 2026 (art. 2a), 28 febbraio 2026 (art. 4, 5, 9a) e 26 aprile 2026 (art. 9b). Il periodo di validità delle ordinanze emanate dal Consiglio federale in base all’articolo 184 paragrafo 3 della Costituzione federale può essere prorogato una sola volta conformemente all’articolo 7c paragrafo 3 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’amministrazione. La disposizione dell’ordinanza decade automaticamente se il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale il progetto di una base legale per il contenuto dell’ordinanza entro sei mesi dall’entrata in vigore della proroga.
Contenuto del progetto
Il progetto proposto consente al Consiglio federale di estendere interamente o in parte all’Ucraina le misure coercitive emanate nei confronti della Russia in applicazione dell’articolo 1 capoverso 1 LEmb, se il rispetto degli obblighi di neutralità della Svizzera lo richiede. Ciò crea una base legale per il divieto di esportazione e transito di materiale d’armamento, beni utilizzabili a fini civili e militari, beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, beni e tecnologie per la navigazione marittima, carboturbi e additivi per carburanti a destinazione della Russia o dell’Ucraina o per un uso in Russia o in Ucraina, nonché per i divieti di fornitura di servizi e di concessione di diritti di proprietà intellettuale in relazione a tali beni. Allo stesso tempo, non sarà più necessario ricorrere all’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.) nel caso di ulteriori misure coercitive dell’UE contro la Russia di portata militare. La normativa proposta non comporta alcun cambiamento materiale della politica svizzera in materia di sanzioni internazionali.