Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/106: Legge federale sul rispetto degli obblighi di neutralità in relazione alla situazione in Ucraina · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

2 Confronto con il diritto estero, in particolare con quello europeo

La politica del Consiglio federale in materia di sanzioni internazionali dipende dalle condizioni specifiche della Svizzera. Si tratta, in particolare, delle disposizioni della LEmb, della neutralità e della non appartenenza all’UE. Essendo pertanto difficile trarre conclusioni valide per la Svizzera dal diritto comparato, si è deciso di non effettuare tale confronto.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Il progetto crea una base giuridica per vietare l’esportazione e il transito di beni utilizzabili a fini militari in Ucraina, nonché la fornitura di servizi o la concessione di diritti di proprietà intellettuale in relazione a tali beni. Gli articoli 2a, 4, 5, 9a e 9b dell’O-Ucraina possono quindi rimanere in vigore. Inoltre, con la normativa proposta non sarà più necessario ricorrere in casi analoghi (in relazione a sanzioni emanate nei confronti della Russia) all’articolo 184 capoverso 3 Cost. e, pertanto, viene meno anche il limite temporale ivi previsto per le disposizioni emanate sulla base di tale articolo. A tal fine, è prevista l’emanazione di una legge speciale che consenta al Consiglio federale di estendere interamente o in parte all’Ucraina le sanzioni imposte alla Russia secondo l’articolo 1 capoverso 1 LEmb, se il rispetto degli obblighi di neutralità lo richiede.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Non si vengono a creare spese supplementari né per i servizi federali coinvolti né per gli attori economici svizzeri.

3.3 Attuazione

Le sanzioni concrete, disposte per esempio nei confronti di uno Stato o di persone fisiche e giuridiche e altre organizzazioni, sono emanate dal Consiglio federale sotto forma di ordinanze. Il Consiglio federale è inoltre responsabile dell’estensione parziale o totale all’Ucraina delle sanzioni imposte alla Russia secondo l’articolo 1 capoverso 1 LEmb, se il rispetto degli obblighi di neutralità lo richiede.

4 Spiegazioni relative alle disposizioni

Art. 1

L’articolo 1 conferisce al Consiglio federale la facoltà di estendere interamente o in parte all’Ucraina le sanzioni imposte alla Russia secondo l’articolo 1 capoverso 1 LEmb, senza che tali sanzioni siano state imposte all’Ucraina dall’UE, se il rispetto degli obblighi di neutralità della Svizzera lo richiede.

Il principio della parità di trattamento secondo il diritto della neutralità obbliga la Svizzera a trattare le parti di un conflitto armato internazionale in modo paritario per quanto riguarda l’esportazione e il transito di beni utilizzabili a fini militari da parte di privati (art. 7 in combinato disposto con l’art. 9 della Convenzione concernente i diritti e doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra). Secondo la prassi, ciò avviene se i beni o i servizi sono destinati in tutto o in parte a fini militari o a destinatari finali militari. Per quanto riguarda le sanzioni contro la Russia, ciò significa che nemmeno verso l’Ucraina, essendo una delle due parti in conflitto, possono essere effettuate esportazioni che siano per loro natura destinate a scopi militari. Va prestata attenzione anche alla parità di trattamento delle parti in conflitto per quanto riguarda la fornitura di servizi o la concessione di diritti di proprietà intellettuale in relazione ai beni utilizzabili a fini militari.