Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/106: Legge federale sul rispetto degli obblighi di neutralità in relazione alla situazione in Ucraina · 11 pagine
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neutralità. Secondo la prassi svizzera, questo obbligo si applica solo ai beni e ai servizi che contribuiscono direttamente e in modo rilevante alle capacità di combattimento delle parti in conflitto. Occorre valutare caso per caso se un bene soddisfa tali requisiti.
In seguito all’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, l’UE vieta, tra l’altro, la vendita, la fornitura e l’esportazione di materiale d’armamento, beni utilizzabili a fini civili e militari, beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, beni e tecnologie per la navigazione marittima, nonché carboturbi e additivi per carburanti a destinazione della Russia o per un uso in Russia. Anche la fornitura di servizi e la concessione di diritti di proprietà intellettuale in relazione a questi beni sono vietati.
Nel caso di materiale d’armamento, beni utilizzabili a fini civili e militari, beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, beni e tecnologie per la navigazione marittima, nonché carboturbi additivi per carburanti è possibile sia un utilizzo civile che militare. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di applicare tali misure anche all’Ucraina (materiale d’armamento conformemente all’art. 2a dell’O-Ucraina e determinati beni utilizzabili a fini civili e militari conformemente all’art. 4 dell’O-Ucraina destinati a fini militari o a destinatari finali militari) e di assoggettare le esportazioni verso l’Ucraina all’obbligo di autorizzazione (determinati beni utilizzabili a fini civili e militari conformemente all’art. 4 dell’O-Ucraina, beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza conformemente all’art. 5 dell’O-Ucraina, beni e tecnologie per la navigazione marittima conformemente all’art. 9a dell’O-Ucraina e carboturbi e additivi per carburanti conformemente all’art. 9b dell’O-Ucraina. Queste categorie di beni sono di seguito denominate «beni utilizzabili a fini militari»). Mentre l’esportazione e il transito di beni utilizzabili a fini militari verso o attraverso la Russia e la fornitura di servizi connessi a tali beni o la concessione dei relativi diritti di proprietà intellettuale sono soggetti a un divieto generale, gli obblighi di autorizzazione in riferimento all’Ucraina consentono di garantire il rispetto degli obblighi di neutralità della Svizzera: si esamina infatti caso per caso se i beni sono utilizzati per scopi militari o da un utente finale militare. In queste circostanze non viene concessa alcuna autorizzazione.
Poiché l’UE non prevede un divieto di importazione di beni utilizzabili a fini militari nei confronti dell’Ucraina, la decisione del Consiglio federale non poteva basarsi sulla LEmb. Come già precisato sopra, la LEmb consente al Consiglio federale soltanto di applicare le sanzioni decise dall’ONU, dall’OSCE o dai principali partner commerciali della Svizzera – concretamente l’UE –, ma non gli conferisce la facoltà di emanare sanzioni autonomamente. Gli articoli 2a, 4, 5, 9a e 9b dell’O- Ucraina sono stati pertanto emanati sulla base dell’articolo 184 paragrafo 3 Cost. (RS 101). La LEmb contiene una riserva in merito (art. 1 cpv. 2).
Secondo l’articolo 7c capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), la durata di validità delle ordinanze che si fondano direttamente sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. è però al massimo di quattro anni. Il periodo di validità degli articoli 2a, 4, 5, 9a e 9b dell’O-Ucraina era quindi originariamente limitato al 22 novembre 2026 (art. 2a dell’O-Ucraina) o al 28 febbraio 2026 (art. 4, 5, 9a dell’O-Ucraina) o al 26 aprile 2026 (art. 9b dell’O-Ucraina). L’articolo 7c capoverso 3 LOGA conferisce al Consiglio federale la facoltà di prorogare una volta la durata di validità di un’ordinanza emanata sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 Cost. Tuttavia, le disposizioni dell’ordinanza decadono automaticamente entro sei mesi dall’entrata in vigore della proroga se il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale il progetto di una base legale per il contenuto dell’ordinanza.
Il 19 novembre 2025 il Consiglio federale ha deciso di prorogare di quattro anni il periodo di validità degli articoli 2a, 4, 5, 9a e 9b dell’O-Ucraina, a decorrere dal 1° marzo 2026. Allo stesso tempo, ha deciso di sottoporre a consultazione la base legale per il divieto di vendita, fornitura, esportazione e transito di beni utilizzabili a fini militari a destinazione dell’Ucraina o per un uso in Ucraina o la fornitura di servizi nonché per la concessione di diritti di proprietà intellettuale in relazione a tali beni.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
1.2.1. Scadenza delle disposizioni in vigore dell’O-Ucraina