Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/106: Legge federale sul rispetto degli obblighi di neutralità in relazione alla situazione in Ucraina · 11 pagine

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degli obblighi di neutralità del Paese lo richiede. Da un lato, si crea una base legale per il contenuto degli articoli 2 a, 4, 5, 9a e 9b dell’O-Ucraina e, dall’altro, si tiene conto del principio dello Stato di diritto della limitazione del diritto di necessità. Grazie alla creazione di una base giuridica ordinaria, in casi analoghi relativi ad altre sanzioni imposte alla Russia, non sarà più necessario ricorrere al diritto di necessità.

La politica del Consiglio federale per quanto riguarda le sanzioni economiche internazionali non viene modificata materialmente dalla normativa proposta. La Confederazione continua ad essere autorizzata unicamente, sulla base della LEmb, a disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell’uomo, adottate dall’ONU, dall’OSCE o dai principali partner commerciali della Svizzera. Se l’UE impone sanzioni nei confronti della Russia, il Consiglio federale continuerà a decidere caso per caso, come avvenuto finora, se la Svizzera aderisce del tutto, in parte o per nulla ai provvedimenti dell’Unione. Per la sua decisione, il Consiglio federale si baserà su vari criteri giuridici, di politica estera e di politica economica esterna. Nel suo rapporto del 19 ottobre 20185 sulla partecipazione della Confederazione all’applicazione di sanzioni economiche, la Commissione di gestione del Consiglio degli Stati giunge alla conclusione che i criteri menzionati rappresentino / rappresentano?una buona base decisionale per il Consiglio federale e permettano una ponderazione adeguata degli interessi. Se il Consiglio federale decide di adottare interamente o in parte le sanzioni dell’UE o di adottare misure per impedirne l’elusione, in futuro, in virtù della legge federale sul rispetto degli obblighi di neutralità in relazione alla situazione in Ucraina, potrà decidere di estendere interamente o in parte le sanzioni contro la Russia all’Ucraina, se il rispetto degli obblighi di neutralità del Paese lo richiede.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20246 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 20247 sul programma di legislatura 2023– 2027. Tuttavia, è compatibile con gli obiettivi del programma di legislatura e, in particolare, è in linea con la Strategia di politica estera 2024-20278, che doveva essere adottata conformemente all’articolo 16 cifra 82 del decreto federale del 6 giugno 2024. Alla cifra 6.2 dello stesso testo si precisa che il diritto della neutralità impone obblighi in ambito militare. Mentre le sanzioni, che regolano per lo più attività economiche, non incidono sul diritto della neutralità, ai beni militari che influenzano la capacità di combattimento delle parti in guerra si applica il principio della parità di trattamento derivante dal diritto della neutralità9. Il progetto è anche in linea con le spiegazioni del Consiglio federale contenute nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023-2027, in cui si afferma l’obbligo per gli Stati neutrali di trattare tutte le parti in guerra in modo paritario per quanto riguarda l’esportazione di beni d’armamento10.

Il progetto non ha alcuna relazione diretta con le strategie del Consiglio federale.

5 Il rapporto sui risultati della consultazione può essere consultato all’indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DEFR.

6 FF 2024 525

7 FF 2024 1440

8 Il rapporto è scaricabile all’indirizzo www.dfae.admin.ch > Politica estera > Strategie e principi fondamentali > Strategia di politica estera

9 Art. 7 in combinato disposto con l’art. 9 della Convenzione concernente i diritti e doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra.

10 FF 2024 525, pag. 18 segg.