Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 55 pagine
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16 franchi all’anno per abitante allacciato. La tassa sarà ridotta una volta attuate le misure, come previsto ora con la modifica dell’articolo 60b capoversi 2–4.
Inoltre, la riscossione della tassa sulle acque di scarico viene prorogata di dieci anni fino al 2050. D’ora in poi saranno accordate indennità ai Cantoni se le misure di co- struzione saranno avviate entro il 2045. A tal fine vengono modificati rispettivamente gli articoli 60b capoverso 4 e 61a capoverso 2.
Per i nuovi requisiti in materia di efficienza depurativa degli IDA per quanto riguarda l’eliminazione dei composti azotati e delle sostanze organiche in tracce non sono ne- cessari adeguamenti a livello di legge. Il Consiglio federale li definirà a livello di or- dinanza in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 lettera a LPAc (v. cap. 4.2.1).
Garanzia dell’esecuzione nella protezione dell’acqua potabile e delle acque sot terranee e nella depurazione delle acque di scarico
Per garantire che i Cantoni dispongano di chiare disposizioni temporali per l’attua- zione, la normativa fissa ora un termine (fine 2050) per la designazione dei settori di alimentazione e l’attuazione delle misure per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce e dei composti azotati. Per la designazione dei settori di alimentazione viene inoltre definito un obiettivo intermedio a fine 2045. A tal fine vengono introdotti i nuovi articoli 84a e 84c. Poiché il potenziamento degli IDA si rifà al ciclo di rinnova- mento, la definizione di obiettivi intermedi in questo ambito non appare ragionevole.
Per consentire ai Cantoni di pianificare le misure anche oltre i confini comunali e cantonali e di attuarle entro i tempi stabiliti, gli articoli 84b e 84d introducono dispo- sizioni sulla pianificazione cantonale delle nuove misure e un obbligo di rendiconta- zione. Ciò, peraltro, permette alla Confederazione di adempiere il proprio obbligo di vigilanza sull’attuazione cantonale. Affinché i Cantoni possano predisporre le risorse per la pianificazione e lo svolgimento dei lavori per la designazione dei settori di ali- mentazione e avviare rapidamente i lavori per l’attuazione della corrispondente nor- mativa, l’articolo 62d introduce un cofinanziamento da parte della Confederazione per un determinato periodo di tempo.
Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito
La LPAc prevede una deroga all’obbligo di allacciamento alla canalizzazione pub- blica, finora applicabile solo alle aziende agricole con un notevole effettivo di bovini o suini. Questa deroga viene ora estesa a tutte le aziende agricole con un notevole effettivo di animali da reddito. L’articolo 12 capoverso 4 LPAc viene modificato di conseguenza.
4.2 Attuazione
4.2.1 Esecuzione
I Cantoni sono responsabili dell’esecuzione della legislazione federale sulla prote- zione delle acque e quindi anche dell’esecuzione delle norme qui proposte. I Cantoni sono incaricati di emanare le prescrizioni cantonali necessarie per la loro esecuzione (art. 45 LPAc). In qualità di Ufficio federale competente, l’UFAM vigila sull’esecu-