Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 55 pagine
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- esigenze per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce in caso di
superamento dei valori limite nei corsi d’acqua. Per garantire che le im- missioni di acque di scarico depurate non superino i valori limite per le so- stanze organiche in tracce nelle acque, la percentuale di acque di scarico non sottoposte a trattamento per le sostanze in tracce non deve di norma superare il due per cento. Pertanto, gli IDA con più di 1000 abitanti allac- ciati devono adottare misure per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce se le loro immissioni di dette sostanze superano suddetta percentuale. Essendo questa percentuale un valore empirico medio stabilito per consta- tare il superamento dei valori limite, ai Cantoni viene data la possibilità di decidere caso per caso, per esempio sulla base di misurazioni, se è necessa- rio adottare misure o meno. Anche gli IDA con meno di 1000 abitanti allac- ciati devono adottare misure se le loro immissioni di sostanze organiche in tracce portano al superamento dei requisiti di cui all’allegato 2 numero 11 capoverso 3 numeri 3 e 4.
La modifica della LPAc deve entrare in vigore insieme alle modifiche dell’OPAc.
Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito
L’attuale deroga all’obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica per le aziende agricole con un notevole effettivo di bovini o suini viene estesa a tutte le aziende agricole con un notevole effettivo di animali da reddito. Sono interessate solo le aziende che si trovano nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, dove l’allac- ciamento non è sensibilmente più costoso rispetto alla zona edificabile (v. cap. 6.3.3). Le aziende ubicate nelle regioni discoste sono già esonerate dall’obbligo di allaccia- mento alla canalizzazione pubblica.
Le altre condizioni da adempiere per usufruire della deroga rimangono invariate:
• l’effettivo è considerato notevole quando comprende almeno otto unità di bestiame grosso-fertilizzante (UBGF), un valore che corrisponde a circa otto vacche da latte, un po’ meno di 50 pecore, 800 galline ovaiole o 15 ca- valli. La relativa precisazione nell’articolo 12 capoverso 3 OPAc viene ade- guata, come richiesto nella mozione 23.4379, in modo che si applichi a tutte le specie di animali da reddito e non solo a bovini e suini;
• le aziende agricole devono garantire la miscelazione delle acque di scarico domestiche con il concime di fattoria solido. Rimane non consentito lo spar- gimento di acque di scarico domestiche non miscelate (art. 7 LPAc). In un aiuto all’esecuzione saranno aggiunte le disposizioni per il rapporto di mi- scelazione tra acque di scarico domestiche e letame, in maniera analoga alle attuali indicazioni in merito al rapporto con il colaticcio;
• l’azienda deve trovarsi in zona agricola (art. 12 cpv. 1 lett. a LPAc);
• l’azienda deve disporre di una capacità di deposito sufficiente per il concime di fattoria e le acque di scarico domestiche e deve essere in grado di utiliz- zare la miscela di acque di scarico domestiche e concime di fattoria sulle superfici utili proprie o affittate (art. 12 cpv. 4 lett. b LPAc).