Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 55 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
Vi è forte pericolo di inquinamento a causa dell’immissione di so
stanze, per esempio, presso le stazioni di servizio, alcune aziende indu- striali e commerciali, nei campi da golf, nei siti di deposito, nei siti inqui- nati, nei tratti autostradali molto trafficati o nei tratti ferroviari con intenso trasporto di merci pericolose. Tenendo conto delle circostanze concrete, i Cantoni stabiliscono in quali casi debba essere designato un settore di ali- mentazione.
Di norma, non vi è obbligo di erogare indennità nei settori di alimentazione se ven- gono stabilite restrizioni alla concimazione o all’impiego di prodotti fitosanitari20. L’indennità sarebbe obbligatoria solo se dette restrizioni fossero così rigorose da equi- valere a un’espropriazione (materiale).
Depurazione delle acque di scarico
Il Consiglio federale è incaricato di stabilire le disposizioni relative alle immissioni di acque di scarico nelle acque (art. 9 cpv. 2 lett. a LPAc). Le esigenze esistenti per l’im- missione di acque di scarico comunali nelle acque di cui all’allegato 3.1 numero 2 OPAc devono essere integrate per quanto riguarda i composti azotati e le sostanze organiche in tracce, concretizzando le misure necessarie entro il 2050.
Al fine di garantire un’attuazione efficiente in termini di costi, queste esigenze sono definite come in precedenza secondo le dimensioni degli IDA. Sono previsti i requisiti seguenti, che saranno concretizzati nell’elaborazione della modifica dell’OPAc:
- nuove esigenze per l’immissione di ammonio e nitrito. Gli attuali requi- siti per l’immissione di ammonio e nitrito non assicurano il raggiungimento degli standard tecnici per la depurazione delle acque di scarico. Attual- mente, per gli IDA sussistono soltanto requisiti per l’immissione di ammo- nio, nella misura in cui questo abbia effetti pregiudizievoli sulla qualità di un corso d’acqua (all. 3.1 n. 2 n. 5 OPAc). In futuro, tutti gli IDA di più di 1000 AE (per la definizione v. cap. 3) dovranno soddisfare queste esigenze per l’immissione di ammonio. Per gli IDA di meno di 1000 AE, le esigenze attuali resteranno in vigore in caso di effetti pregiudizievoli sulla qualità dell’acqua. Inoltre, il valore indicativo per il nitrito sarà convertito in valore limite;
- termine di attuazione per le esigenze esistenti. Al fine di colmare rapida- mente la lacuna relativa all’attuazione di circa 80 IDA per quanto riguarda i requisiti già vigenti per l’immissione di ammonio (v. cap. 1.1.2), viene fissato un termine di attuazione fino al 2035;
- nuove esigenze per l’eliminazione dell’azoto totale per gli IDA di oltre
10 000 AE. Secondo gli standard tecnici attuali, viene introdotta una ridu- zione dell’80 per cento della quantità totale annuale media di azoto nelle acque di scarico per gli IDA di oltre 10 000 AE;
20 STUTZ Umweltrecht, Zurigo: Entschädigungspflichten bei Grundwasserschutzzonen und - arealen sowie bei Zuströmbereichen Zu. Rechtsgutachten vom 22. September 2023, pag. 21.