Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/114: Partecipazione della Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per i danni causati dal maltempo nell’estate del 2024 · 16 pagine
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tipo. Dall’altro lato, riguardano le spese non imputabili, in particolare legate a dona- zioni e prestazioni assicurative. Questi contributi devono essere calcolati per ciascun Comune e dedotti dalle spese imputabili.
5.2 Fasi di attuazione e finanziamento della Confederazione
Fino al termine di validità della legge nel 2031, il fabbisogno finanziario della Confe- derazione sarà di circa 17 milioni di franchi.
Ad oggi non è possibile prevedere quando i Cantoni presenteranno le loro domande di aiuto finanziario alla Confederazione. Ciò dipende in larga misura dal momento in cui verranno attuate le misure di ripristino, che, a loro volta, dovranno essere sottopo- ste a una procedura di autorizzazione che potrebbe dar adito a opposizioni e ritardi. Ad ogni modo, secondo l’articolo 4 capoverso 1, i Cantoni devono presentare le pro- prie domande alla Confederazione entro il 31 dicembre 2030.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le spese per i lavori di ripristino delle infrastrutture comunali nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese sono stimate complessivamente a 115 milioni di franchi. Di questi, la Confederazione dovrebbe coprire circa 58 milioni di franchi, utilizzando tutte le possibilità legali attualmente a disposizione secondo LSCA e la LFo. Con la nuova legge federale, presentata nel quadro di questo messaggio e del decreto federale, la Confederazione accorderà un ulteriore aiuto federale straordinario stimato a 17 milioni di franchi. Ciò significa che, grazie al consistente importo versato dalla Confederazione, sarà possibile sgravare i Comuni più colpiti dal maltempo. Le spese che la Confedera- zione sosterrà non potrebbero essere destinate ad altre attività.
Analogamente al messaggio del 2008 sui contributi della Confederazione per far fronte ai danni causati dal maltempo del 2005 nel Cantone di Obvaldo, occorre esa- minare la possibilità di un finanziamento parziale attraverso il finanziamento speciale della circolazione stradale. Secondo l’articolo 86 capoverso 3 lettera c Cost., possono essere finanziate le opere di protezione contro le forze della natura rese necessarie dal traffico stradale. Il risultato dell’esame è riportato nel messaggio.
In forza della legge federale, di durata limitata, proposta con il presente messaggio e del relativo decreto federale, per l’onere finanziario supplementare della Confedera- zione relativo ai contributi per il ripristino sarà introdotto un nuovo credito amministrato dal DATEC (UFAM).
L’onere amministrativo interno supplementare sarà assorbito dalle risorse già disponi- bili in termini di personale.