Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/114: Partecipazione della Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per i danni causati dal maltempo nell’estate del 2024 · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il progetto si basa sull’articolo 103 Cost. Conformemente a tale disposizione, la Confe- derazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate se le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro non sono sufficienti. La base legale per il contributo federale relativo al ripristino delle infrastrutture nei Comuni più colpiti dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese è dunque in linea con la disposizione costituzionale.

Oltre alla base costituzionale generale dell’articolo 103 Cost., il progetto si basa anche sull’articolo 76 capoverso 3, sull’articolo 77 capoverso 3 e sull’articolo 86 capoverso 3 lettera c Cost.

Ai sensi dell’articolo 76 capoverso 3 Cost., la Confederazione dispone di una compe- tenza legislativa generale e concorrente nel settore della gestione e della protezione delle acque. Sebbene la disposizione non menzioni esplicitamente gli effetti dannosi delle acque, questi ultimi sono contemplati nella misura in cui sono una conseguenza diretta del regime idrico. I contributi federali per il ripristino delle opere di protezione contro le piene di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge sui danni del mal- tempo 2024 fanno riferimento a questa base costituzionale.

Ai sensi dell’articolo 77 capoverso 3 Cost., spetta alla Confederazione promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste. Questa competenza comprende la protezione delle foreste per garantire la loro funzione protettiva e prevenire i pericoli naturali. I contributi federali per il ripristino delle opere di protezione contro valanghe, scivolamenti e cadute di sassi nonché per le strade forestali fanno riferimento a questa base costituzionale (art. 2 cpv. 1 lett. b e c legge sui danni del maltempo 2024).

Inoltre, i contributi federali alle spese di ripristino delle opere di protezione in questione si basano anche sull’articolo 86 capoverso 3 lettera c Cost., secondo cui i contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’am- biente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale devono essere oggetto di un finanziamento speciale.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente progetto non incide su alcun impegno internazionale della Svizzera.

7.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale dall’Assemblea federale (art. 163 cpv. 1). Tra queste disposizioni rientrano anche quelle relative agli aiuti finanziari della Confederazione. Il presente atto viene quindi emanato sotto forma