Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/114: Partecipazione della Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per i danni causati dal maltempo nell’estate del 2024 · 16 pagine

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Lettera h: approvvigionamento e smaltimento idrico

• Risanamento e sostituzione di captazioni e condotte

• Riparazione o ripristino di impianti di pompaggio

• Indagini geologiche per il ripristino di captazioni e condotte

• Analisi della qualità dell’acqua per il ripristino di captazioni e condotte

• Rimozione di infrastrutture distrutte

• Lavori di pianificazione nell’ambito del ripristino

• Risanamento e sostituzione di condotte

• Rimozione di infrastrutture distrutte

Lettera j: edifici pubblici e altre infrastrutture

• Risanamenti

• Ricostruzione

• Spostamento

Nella misura in cui sia consentito, i contributi per le infrastrutture sono imputati al finan- ziamento speciale della circolazione stradale.

Capoverso 2: il Consiglio federale disciplina le spese non imputabili.

Non sono imputabili in particolare: le tasse per la concessione di permessi, le presta- zioni amministrative come contabilità, conteggio contributi, indennità giornaliere per le autorità ecc., le imposte, gli eventi informativi (compreso il catering), le misure di pro- tezione mobili per la gestione degli eventi o le spese per il conferimento in discarica di materiale non contaminato. L’elenco non è esaustivo.

Non sono imputabili nemmeno le prestazioni che generano un valore aggiunto diretto, per esempio misure adottate prima dell’evento al fine di eliminare difetti esistenti di un’opera, creare sinergie o incrementi di valore (si pensi al valore aggiunto di un nuovo ponte o alla maggiore capacità di pompaggio di un impianto di produzione di acqua potabile in seguito a una riparazione).

Art. 4 Contributi da dedurre

Il Consiglio federale disciplina i contributi da dedurre, segnatamente i contributi ordinari della Confederazione e del Cantone come pure le donazioni e le prestazioni assicura- tive.

Art. 5 Domanda

Capoverso 1: i Cantoni devono presentare le domande di aiuto finanziario all’UFAM entro il 31 dicembre 2030. La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2031 (art. 6 cpv. 3). Allo scadere del periodo di validità, l’UFAM non può più assumere alcun impe-