Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

condo l’art. 31) delle imprese. Si tratta di informazioni su difficultà di esecuzione e attuazione della legge da parte dell’autorità di sorveglianza. Sussiste un interesse pubblico a orientare il pubblico in merito all’adempimento lacunoso degli obblighi delle imprese o all’attuazione insufficiente di misure.

Lettera b

Secondo questa disposizione l’autorità di sorveglianza informa anche in merito a difficoltà oggettive nell’attuare misure amministrative secondo l’articolo 30 e di sanzioni amministrative pecuniarie secondo l’articolo 31. Con «difficoltà oggettive» si intendono situazioni verificabili da terzi, ad esempio ritardi nella collaborazione con autorità estere o prescrizioni legali in collisione. Non sono contemplati ostacoli che dipendono dalla volontà dell’impresa.

Lettera c

L’autorità di sorveglianza deve poter rettificare affermazioni errate, ossia informazioni oggettivamente infondate o ingannevoli, ossia distorcenti o incomplete nel procedimento (ad es. su determinati rischi). La lettera c crea la base legale a tal scopo. Non è importante da dove provengano le informazioni scorrette o ingannevoli. Sussiste un interesse pubblico a che tali informazioni siano rettificate.

Lettera d

Secondo questa disposizione l’autorità di sorveglianza informa il pubblico in merito a procedimenti allorquando sussiste una necessità in termini di sorveglianza di salvaguardare la reputazione della piazza economica svizzera. Ciò sarà il caso soltanto in casi importanti e gravi. In questi, però, l’autorità di sorveglianza deve poter illustrare pubblicamente i motivi e le modalità con cui indaga violazioni degli obblighi. L’obiettivo è rafforzare la credibilità della piazza economica svizzera e la fiducia in essa, evitando danni o rischi per la sua reputazione.

Capoverso 3

Secondo questa disposizione, è fatta salva la pubblicazione di decisioni passate in giudicato o decisioni dell’autorità di sorveglianza secondo l’articolo 32. Questo strumento ha un effetto sanzionatorio. In procedimenti che terminano con la pubblicazione della decisione passata in giudicato dell’autorità di sorveglianza, quest’ultima può informare già prima della conclusione del procedimento, se le condizioni di cui al capoverso 2 sono soddisfatte (necessità in termini di sorveglianza, interesse pubblico, proporzionalità).

Articolo 36: Finanziamento

Capoverso 1