Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
Capoverso 2
Secondo questa disposizione, le entrate risultati dalle sanzioni amministrative pecuniarie secondo l’articolo 31 sono devolute alla Confederazione.
Capoverso 3
Secondo questa disposizione, il Consiglio federale emana in un’ordinanza le necessarie disposizioni esecutive, in particolare in merito alle aliquote determinanti per gli emolumenti, al calcolo della tassa annua e alla sua ripartizione sulle imprese sorvegliate tenendo conto dei principi della copertura dei costi e dell’equivalenza314. Dato che il compito di fissare gli emolumenti e la tassa di sorveglianza è delegato all’autorità che emana le disposizioni esecutive, il capoverso 1 menziona la cerchia degli assoggettati alla tassa, l’oggetto e le basi di calcolo315.
Articolo 37: Trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridi-
che
Capoverso 1
Questa disposizione crea una base legale per (i) il trattamento e (ii) lo scambio di dati personali e dato concernenti persone giuridiche da parte dell’autorità di sorveglianza e dei terzi incaricati di eseguire la presente legge. Sono inclusi anche dati personali degni di particolare protezione (lett. a n. 1-4) e determinati dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione (lett. b n. 1 e 2). Il trattamento e lo scambio di dati sono ammissibili unicamente per l’adempimento dei loro compiti (principio di proporzionalità).
L’elenco delle imprese sorvegliate tenuto dall’autorità di sorveglianza (art. 21 cpv. 1 lett. a) non contiene dati personali o concernenti persone degni di particolare protezione.
Lettera a: dati personali degni di particolare protezione riguardanti:
Numero 1: le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali
Secondo questa disposizione l’autorità di sorveglianza può trattare e scambiarsi con i terzi incaricati di eseguire la legge dati personali degni di particolare protezione riguardanti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali.
Ciò può essere il caso se nel quadro di una verifica di un’impresa soggetta agli obblighi di diligenza (art. 23) l’autorità di protezione o i terzi da essa incaricati riscontrano indizi
314 Art. 46a cpv. 3 LOGA, RS 172.010
315 DTF 131 II 735, 739 seg., consid. 3.2; DTF 125 I 173, 179; DTF 124 I 247, 249.