Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
responsabile la Confederazione (art. 3 cpv. 1 LResp in combinato disposto con l’art. 1 cpv. 1 lett. f LResp)323.
L’autorità di sorveglianza o un’organizzazione indipendente da essa incaricata risponde illimitatamente e senza riguardo alla colpa del comportamento dei suoi organi e del suo personale (art. 19 cpv. 1 lett. a LResp in combinato disposto con l’art. 3 cpv. 1 LResp)324. Questi ultimi devono avere agito nell’esercizio della loro attività ufficiale (nesso funzionale) e cagionato illecitamente e in modo adeguatamente causale un danno a terzi. Nel caso di danni puramente patrimoniali è necessaria una violazione di una norma di comportamento325. L’omissione è illecita soltanto se sussiste un obbligo di agire che può risultare da principi giuridici generali o una posizione di garante326.
È applicabile la responsabilità sussidiaria della Confederazione per la somma rimanente (art. 19 cpv. 1 lett. a secondo periodo LResp) se l’autorità di sorveglianza è stata eseguita senza successo e al danneggiato è stato rilasciato un attestato di carenza beni definitivo o il fallimento è stato avviato tramite un’organizzazione incaricata dall’autorità di sorveglianza (art. 19 cpv. 1 LResp) o quest’ultima si trova in una moratoria concordataria o è stato rilasciato un attestato di carenza beni definitivo327. Una responsabilità diretta e primaria della Confederazione sussiste per i terzi incaricati dall’autorità di sorveglianza che non costituiscono un’organizzazione secondo l’articolo 19 capoverso 1 LResp (v. art. 3 cpv. 1 LResp)328.
Capoverso 2
Questa disposizione restringe la responsabilità dell’autorità di sorveglianza e dei terzi incaricati, che sono responsabili soltanto se (i) hanno violato importanti doveri d’ufficio e (ii) i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un’impresa soggetta agli obblighi di diligenza, di un’impresa da essa con-trollata o di un partner commerciale dell’impresa.
Lettera a
Nella dottrina, la violazione di importanti doveri d’ufficio è definita come una violazione inequivocabile e grave (abuso del potere discrezionale, violazione di chiare prescrizioni legali, ecc.)329.
323 HaftpflichtKomm-BÄRTSCHI, Art. 36a RAG N 6.
324 HaftpflichtKomm-BÄRTSCHI, Art. 36a RAG N 7.
325 HaftpflichtKomm-BÄRTSCHI, Art. 36a RAG N 8.
326 HaftpflichtKomm-BÄRTSCHI, Art. 36a RAG N 9.
327 HaftpflichtKomm-BÄRTSCHI, Art. 36a RAG N 15.
328 HaftpflichtKomm-BÄRTSCHI, Art. 36a RAG N 16.
329 HaftpflichtKomm-BÄRTSCHI, Art. 36a RAG N 11.