Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

forzato). L’autorità di sorveglianza deve poter trattare questo tipo di dati allorquando verifica un’impresa soggetta agli obblighi di diligenza.

Lettera b: dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche ri-

guardanti

Numero 1: perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali

Si può rinviare ai commenti alla lettera a numero 4 qui sopra. La presente disposizione contempla tuttavia i dati riguardanti perseguimenti e sanzionali amministrativi e penali di cui è oggetto l’impresa stessa o la persona giuridica (ad es. società per azioni).

Numero 2: segreti professionali e commerciali

L’autorità di sorveglianza può trattare anche riguardanti segreti professionali o commerciali di persone giuridiche. Possono sottostare al segreto commerciale ad esempio processi di produzione, modelli di calcolo o liste di clienti di imprese. Può però anche trattarsi di dati di imprese di revisione sottostanti al segreto professionale e incaricate dall’impresa di eseguire la verifica delle relazioni sull’adempimento degli obblighi di diligenza (art. 7 cpv. 4 e art. 13).

Capoverso 2

Secondo questa disposizione, il Consiglio federale emana in un’ordinanza disposizioni esecutive riguardanti (i) il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l’archiviazione e la distruzione (lett. a), (ii) le autorizzazioni al trattamento dei dati (lett. b), (iii) le categorie di dati secondo il capoverso 1 (lett. c) e (iv) la protezione e la sicurezza dei dati (lett. d).

Lettera a: il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l’ar-

chiviazione e la distruzione

Il Consiglio federale disciplinerà le modalità della raccolta, della conservazione (durata, misure tecniche e organizzative di protezione dall’accesso non autorizzato, ecc.) dell’archiviazione (momento, accesso, durata, ecc.) e della distruzione (momento, documentazione, verbalizzazione, ecc.) dei dati.

Lettera b: le autorizzazioni al trattamento dei dati

Nell’ordinanza il Consiglio federale dovrà disciplinare in particolare i diritti d’accesso ai dati (cerchia dei collaboratori, responsabilità, crittografia, autentificazione, ecc.).

Lettera c: le categorie di dati secondo il capoverso 1

Secondo questa disposizione, il Consiglio federale definirà con maggiore precisione le categorie di dati personali e concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione secondo il capoverso 1 lettera a numeri 1-4 e lettera b numeri 1 e 2.