Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
e all’esperienza professionale. Se le condizioni sono soddisfatte, l’ASRS rilascia l’abilitazione speciale alla verifica dello sviluppo sostenibile.
L’ASRS può designare gli standard nazionali o internazionali riconosciuti per la verifica dello sviluppo sostenibile (art. 16a cpv. 1 AP-LSR), ad esempio i futuri standard ISSA 5000 del International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)366.
Articolo 6a (nuovo): Imprese di revisione
La nuova disposizione stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché l’ASRS abiliti un’impresa di revisione alla verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile conformemente all’articolo 2 lettera a numero 3 LSR.
Capoverso 1
Un’impresa di revisione è abilitata per eseguire tali verifiche soltanto se è abilitata secondo l’articolo 9 capoverso 1 LSR in quanto impresa di revisione sotto sorveglianza statale (lett. a) e (cumulativamente) è «sufficientemente organizzata per eseguire tali verifiche (lett. b). Entrano pertanto in considerazione unicamente imprese di revisione sotto sorveglianza statale, il che appare giustificato dato che le imprese sottostanti all’obbligo di presentare una relazione sono di grandi dimensioni e in gran parte società con azioni quotate in borsa (ai sensi dell’art. 727 cpv. 1 n. 1 CO). Queste società devono pure designare o scegliere quale ufficio di revisione un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale (art. 727b CO).
Capoverso 2
In questa disposizione sono disciplinate le condizioni per l’esercizio della funzione di «responsabile delle verifiche dello sviluppo sostenibile». Una persona fisica vi è abilitata se (cumulativamente) è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo l’articolo 4 LSR (lett. a) e dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessaire per eseguire la verifica dello sviluppo sostenibile (lett. b).
Articolo 15 capoverso 4 (nuovo): Abilitazione e registrazione
Questa disposizione autorizza il Consiglio federale a prevedere abilitazioni volontarie e corrispondenti requisiti a livello di ordinanza ossia nell’’ordinanza del 22 agosto 2007367 sui revisori (OSRev). Essa mira a smussare l’attuale problematica che si pone per i verificatori delle relazioni sullo sviluppo sostenibile rispetto al diritto dell’UE; in particolare nelle relazioni transfrontaliere potrebbero risultarne degli svantaggi per l’economia svizzera. Se del caso il Consiglio federale deve pertanto poter creare abilitazioni volontarie fintantoché non esiste ancora un disciplinamento legale.
366www.iaasb.org.