Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
Il concetto di catena di attività è rilevante per le azioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi di diligenza e sostenere le PMI (cfr. art. 6 cpv. 1 e 2 lett. h).
Numero 1
Secondo il numero 1 la catena di attività comprende le attività dei partner commerciali a monte di un’impresa, legate alla fabbricazione di prodotti o alla prestazione di servizi da parte di tale impresa, ossia tutte le attività o i processi che, dal punto di vista dell’impresa, nella catena di approvvigionamento si trovano prima dell’impresa in questione, ossia ad esempio quelli eseguiti da fornitori o prestatori di servizi al fine di sostenere l’impresa nella fabbricazione dei suoi prodotti e nella fornitura dei suoi servizi. Spesso si tratta di attività svolte prima del processo di fabbricazione.
Numero 2
La catena di attività comprende anche le attività dei partner commerciali a valle di un’impresa, legate alla distribuzione, al trasporto e all’immagazzinamento dei prodotti di tale impresa, se i partner commerciali svolgono tali attività per l’impresa o in suo nome. Sono intese tutte le attività dei partner commerciali che immagazzinano, trasportano o vendono i prodotti fabbricati da un’impresa, in suo nome o su incarico di essa. Non sono invece inclusi il consumo e l’utilizzo da parte del cliente finale, come neppure lo smaltimento o il riciclaggio, perché queste attività non riguardano la distribuzione, il trasporto o l’immagazzinamento. Secondo la definizione ciò riguarda solo i «prodotti» e non i servizi. Di conseguenza, analogamente alla CSDDD, anche il settore finanziario a valle della catena di approvvigionamento è escluso dal campo di applicazione52.
Lettera b: partner commerciale
Secondo la lettera b il termine «partner commerciale»53 è definito in senso lato, include infatti sia i partner commerciali diretti sia quelli indiretti.
Il termine è rilevante per la «catena di attività» (art. 3 lett. a), gli obblighi di diligenza (art. 4) e l’esclusione della responsabilità (art. 15 cpv. 2).
Numero 1
Il numero 1 definisce il partner commerciale diretto, ossia un’altra impresa nella catena di attività con cui un’impresa (di cui all’art. 2) ha concluso un accordo relativo a servizi o prodotti. Dal punto di vista dell’impresa interessata (di cui all’art. 2) si tratta di un’altra impresa con cui essa collabora su una base contrattuale relativa a prodotti o servizi e che quindi appartiene alla catena di attività.
52 Cfr. considerando 26 CSDDD.
53 Cfr. art. 3 par. 1 lett. f CSDDD.