Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo AP-LGSI

oppure (ii) entrate da contratti di licenza o di franchising superiori a 75 milioni di franchi e una cifra d’affari superiore a 275 milioni di franchi nel mercato svizzero (lett. b).

Capoverso 3

Il numero e il tipo di accordi su diritti umani internazionali riconosciuti e sulla protezione dell’ambiente possono variare; si rinuncia dunque a disciplinare gli accordi nella legge o nell’allegato. Il capoverso 3 contiene pertanto una norma di delega. Il Consiglio federale designa quindi in un’ordinanza le disposizioni internazionali riconosciute e vincolanti per la Svizzera (i) in materia di protezione dei diritti umani e (ii) dell’ambiente. Se necessario, può modificare l’ordinanza nel corso del tempo e completare l’elenco con nuovi accordi.

Disposizioni internazionali riconosciute in materia di protezione dei diritti umani:

La parte I dell’allegato alla CSDDD contiene un elenco di accordi e strumenti internazionali in materia di diritti umani su cui il Consiglio federale si baserà per elaborare un’ordinanza. Si tratta in particolare dei principali strumenti di attuazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 194865, del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I66) e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II67); in questo contesto sono importanti anche le dieci convenzioni fondamentali68 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)69.

Disposizioni internazionali riconosciute in materia di protezione dell’ambiente:

La parte I numeri 15 e 16 e la parte II dell’allegato alla CSDDD contiene un elenco di accordi in materia di protezione dell’ambiente su cui il Consiglio federale si baserà per elaborare un’ordinanza.

65Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 > consultabile in tedesco all’indirizzo: www.isdh.ch/de > Menschenrechte im Überblick > Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948.

66 RS 0.103.1

67 RS 0.103.2

68 Convenzione n. 29 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9); Convenzione n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7); Convenzione n. 98 concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9); Convenzione n.100 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0); Convenzione n. 105 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5); Convenzione n. 111 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione (RS 0.822.721.1); Convenzione n. 138 concernente l’età minima di ammissione all’impiego (RS 0.822.723.8); Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).

69 www.ilo.org/it.