Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
non hanno importanza54. In assenza di una definizione legale, secondo la dottrina vigente la cifra d’affari corrisponde all’importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni dell’impresa e deve figurare separatamente nel conto economico (secondo l’art. 959b cpv. 2 n. 1 e cpv. 3 n. 1 CO)55.
I valori soglia previsti nell’avamprogetto corrispondono – ad eccezione della valuta (franchi svizzeri al posto di euro) – a quelli della direttiva UE56. Per evitare complicazioni, si rinuncia ad adeguare i valori soglia al corso di cambio.
Lettera b
Secondo il capoverso 1 lettera b sono incluse anche le imprese che, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, hanno realizzato «entrate da contratti di licenza o di franchising superiori a 75 milioni di franchi e una cifra d’affari superiore a 275 milioni di franchi a livello mondiale con imprese terze indipendenti, a condizione che tali contratti garantiscano un’identità comune, un piano aziendale comune e l’applicazione di metodi operativi uniformi».
Il contratto di licenza implica l’obbligo del licenziante di permettere al licenziatario l’utilizzo di un bene immateriale protetto giuridicamente (p. es. brevetto, marchio, design, diritto d’autore) o di fatto (p. es. conoscenze, segreto di fabbrica o commerciale), senza che il licenziante disponga dell’oggetto della licenza; a tal fine il licenziatario deve versare regolarmente al licenziante una remunerazione (tassa di licenza)57.
Il contratto di franchising è un contratto di lunga durata. L’affiliato (p. es. rappresentante esclusivo nel contratto di distribuzione esclusiva) si impegna ad acquistare merci e servizi dall’affiliante, a pagare il prezzo concordato e a promuovere la vendita a proprio nome e a spese proprie nel territorio previsto dal contratto. A differenza del contratto di distribuzione esclusiva, viene messo a disposizione un piano dettagliato di vendita che comprende, tra le altre cose, la pianificazione, l’organizzazione e l’utilizzo dei diritti della proprietà intellettuale (p. es. un marchio). Grazie alla stretta inclusione nel piano uniforme di vendita dell’affiliante, l’affiliato è anche sottoposto alle istruzioni dell’affiliante di modo che quest’ultimo mantenga il controllo sull’attività commerciale. Rispetto al contratto di distribuzione esclusiva, il contratto di franchising implica quindi una maggiore collaborazione tra le parti per quanto riguarda le questioni commerciali. L’affiliante
54 BSK OR II-WATTER/BÄNZIGER, art. 727 n. 21 con altri rimandi
55 BSK OR II-WATTER/BÄNZIGER, art. 727 n. 18.
56 Cfr. art. 2 par. 1 lett. a e c CSDDD secondo la modifica della direttiva Omnibus.
57 SCHMID JÖRG/STÖCKLI HUBERT/KRAUSKOPF FRÉDÉRIC, OR BT, Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, 3. ed., Zurigo - Basilea - Ginevra 2021, pag. 407 con altri rimandi.