Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

Numero 2

Il numero 2 definisce il partner commerciale indiretto, ossia un’altra impresa nella catena di attività con cui un’impresa (di cui all’art. 2) non ha concluso un accordo relativo a servizi o prodotti, ma che svolge attività commerciali connesse alle sue attività, ai suoi prodotti o ai suoi servizi.

È il caso, ad esempio, quando il fornitore di una casa automobilistica di auto elettriche produce batterie e acquista a sua volta la materia prima (cobalto) da un’industria mineraria. La casa automobilistica ha un rapporto contrattuale con il produttore di batterie ma non con l’industria mineraria. Tuttavia, con la sua attività quest’ultima fornisce un contributo al prodotto della casa automobilistica.

Capitolo 2: Obblighi

Sezione 1: Obblighi di diligenza e trasparenza

Articolo 4: Principio

Capoverso 1

Il capoverso 1 definisce il campo d’applicazione materiale. Gli obblighi di diligenza (e trasparenza) si applicano alle imprese di cui all’articolo 2, ossia a persone fisiche e giuridiche nonché società di persone con sede, domicilio, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera che esercitano un’attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno o gestiscono un’impresa. Questo a condizione che, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, per due esercizi consecutivi adempiono una delle condizioni di cui alla lettera a o b. Secondo l’articolo 958 capoverso 2 CO deve essere esposta la relazione sulla gestione (che comprende il conto annuale con bilancio, conto economico e allegato nonché, se del caso, la relazione annuale, il conto dei flussi di tesoreria e indicazioni supplementari in allegato) relativa all’esercizio trascorso, il quale spesso – ma non sempre – corrisponde all’anno civile.

Le imprese in questione devono adempiere a obblighi di diligenza in Svizzera e all’estero in relazione a disposizioni internazionali riconosciute e vincolanti per la Svizzera in materia di protezione dei diritti umani e dell’ambiente.

Lettera a

Secondo il capoverso 1 lettera a, l’impresa, unitamente alle imprese svizzere o estere da essa controllate, deve aver contato più di 5000 posti di lavoro a tempo pieno in media annua e una cifra d’affari superiore a 1500 milioni di franchi a livello mondiale. Per stabilire i posti di lavoro a tempo pieno in media annua non è determinante il numero di persone impiegate, bensì il grado d’occupazione di tutte le persone fisiche (Full Time Equivalents, FTE) che hanno un contratto di lavoro o di mandato con l’impresa. È necessario soltanto un rapporto contrattuale; il luogo di lavoro e la posizione rivestita