Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
Capoverso 4
La regolamentazione del «mandatario» garantisce, in analogia alla CSDDD70, che l’autorità svizzera di sorveglianza disponga in Svizzera di un punto di contatto di un’impresa estera.
Tutte le imprese a cui si applica la regolamentazione per Stati terzi di cui al capoverso 2 nominano un mandatario in Svizzera e lo autorizzano a collaborare con l’autorità di sorveglianza. Il mandatario deve quindi essere incaricato da un’impresa di agire in suo nome in relazione all’adempimento degli obblighi di tale impresa derivanti dalla LGSI. Una rappresentanza secondo l’articolo 32 e seguenti CO non è sufficiente: la persona non deve soltanto essere autorizzata ma anche essere obbligata a osservare gli obblighi legali conformemente alle norme sul mandato (art. 394 segg. CO).
Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un’ordinanza (p. es. persone fisiche/giuridiche, domicilio/sede, obbligo di segnalazione all’autorità di sorveglianza, forma/contenuto del mandato, periodicità di aggiornamento, ricezione, trasmissione di informazioni delle autorità, messa a disposizione di documenti, fornitura di informazioni ecc.).
Se l’impresa estera si rifiuta di fornire informazioni all’autorità svizzera di sorveglianza, è necessario ricorrere all’assistenza amministrativa. Lo stesso vale nel caso opposto, ossia se all’autorità svizzera di sorveglianza viene richiesto di ottenere informazioni dalle imprese mediante un ordine sovrano.
Articolo 5: Esenzione dalle modalità di attuazione degli obblighi di diligenza
Capoverso 1
Il capoverso 1 contiene una norma di delega che autorizza il Consiglio federale a esentare tramite un’ordinanza le imprese di cui all’articolo 4 dalle modalità di attuazione degli obblighi di diligenza secondo la LGSI, se queste rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti relativi a obblighi di diligenza. Il Consiglio federale verifica, ad esempio, se gli standard corrispondono alle linee guida dell’OCSE del 2023 per le imprese multinazionali71 e alla guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile72. Stabilisce pure riguardano le linee guida dell’OCSE specifiche di un settore (p. es. materie prime73, industria tessile74 ecc.). La norma di delega
70 Art. 3 par. 1 lett. k CSDDD e art. 23 CSDDD.
71 www.oecd.org > Publications > Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d’impresa.
72 www.oecd.org > Publications > Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile.
73 www.oecd.org > Publications > Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif (non disponible in italiano).
74 www.oecd.org > Publications > Guide OCDE sur le devoir de diligence applicable aux chaînes d'approvisionnement responsables dans le secteur de l'habillement et de la chaussure.