Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
permette al Consiglio federale di creare certezza giuridica negli attuali standard e considerare eventuali nuovi standard futuri come equivalenti.
Alle imprese esentate che rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti relativi a obblighi di diligenza non si applicano le modalità di attuazione degli obblighi di diligenza secondo gli articoli 6 e 7. La responsabilità, invece, è ipotizzabile se le condizioni sono adempiute.
Capoverso 2
Il capoverso 2 disciplina le modalità della disposizione derogatoria di cui al capoverso 1. Le imprese esentate dagli obblighi di diligenza secondo questa norma sono tenute a indicare nella relazione sulla gestione75 gli standard equivalenti che rispettano e a redigere una relazione sul rispetto di tali standard.
Capoverso 3
Le imprese esentate dagli obblighi di diligenza che rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti devono pubblicare la relazione sul rispetto degli standard di cui al capoverso 2, per via elettronica ed entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio e trasmetterla elettronicamente all’autorità di sorveglianza all’atto della pubblicazione. L’autorità di sorveglianza non deve quindi essere tenuta a «cercare» le relazioni.
Articolo 6: obblighi di diligenza
Capoverso 1
Secondo il capoverso 1 le imprese svizzere (di cui all’art. 2 cpv. 1) verificano in funzione dei rischi se la loro attività commerciale, quella delle imprese che controllano e quella dei loro partner commerciali nella catena di attività ha un impatto negativo, effettivo o potenziale, sul rispetto di disposizioni internazionali riconosciute e vincolanti in materia di protezione dei diritti umani e dell’ambiente.
Per l’interpretazione degli obblighi di diligenza si può ricorrere alla guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile76.
Approccio basato sul rischio
Conformemente al capoverso 1 vige un approccio basato sul rischio: gli obblighi di diligenza devono essere priorizzati e classificati a seconda della probabilità e della gravità dell’impatto dannoso. La gravità dell’impatto è determinata dalla sua portata (p. es. numero di persone colpite da un danno ambientale), dal suo ambito e dalla domanda che determina se si tratta di un danno irreparabile o no (carattere di irrimediabilità) e
75 Cfr. art. 958 cpv. 2 CO.
76 www.oecd.org > Publications > Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile.