Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
produzione. La politica aziendale regola in particolare il comportamento verso l’esterno (verso i gruppi d’interesse) e verso l’interno (verso i collaboratori).85 «Politica aziendale» è un termine generico per lo statuto (ordine interno) e la cultura (gamma di valori).
Nel caso della SA, il consiglio d’amministrazione ha, tra le altre cose, l’attribuzione intrasmissibile e inalienabile dell’alta direzione della società (art. 716a cpv. 1 n. 1 CO). Tale compito comprende anche la definizione della suddetta politica aziendale, compresi gli obiettivi e le strategie per realizzarla86.
Sistema e piano di gestione dei rischi
Il sistema di gestione dei rischi definisce i metodi adottati dall’impresa per identificare, analizzare e ponderare ciascun rischio significativo di impatti negativi dell’attività commerciale nella catena di attività. Deve permettere di identificare e valutare ciascun rischio significativo. Definisce l’approccio volto a ridurre l’entità dei rischi e importanti traguardi relativi all’attuazione delle misure adottate.
Un sistema efficace di gestione dei rischi richiede un relativo piano di gestione. Quest’ultimo costituisce un requisito e senza di esso non è possibile attuare un sistema sufficiente di gestione dei rischi. La legge non specifica quanto deve essere dettagliato il piano di gestione dei rischi, in quanto ciò dipende dal tipo di impresa e dalle sue dimensioni.
Lettera b: identificano, valutano e priorizzano gli impatti negativi, effettivi e po-
tenziali, sui diritti umani e l’ambiente87
La lettera b chiede alle imprese interessate di identificare in modo approfondito e sistematico, valutare e priorizzare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani e l’ambiente. Durante la valutazione e la priorizzazione si manifesta l’approccio degli obblighi basato sui rischi. Una volta che sono stati affrontati gli impatti negativi più gravi e più probabili, l’impresa deve affrontare gli impatti negativi meno gravi e meno probabili. I rischi sono valutati in base alla loro probabilità e gravità. Per quanto riguarda gli impatti negativi si fa riferimento ai commenti al capoverso 1.
Lettera c: evitano i potenziali impatti negativi e predispongono un piano d’azione preventiva88
Secondo la lettera c le imprese devono evitare i potenziali impatti negativi o ridurre adeguatamente l’entità di quelli effettivi. Se necessario, occorre predisporre un piano
85 Cfr. definizione di «Unternehmenspolitik» su Wikipedia (non disponibile in italiano; stato: 28.10.2025).
86 BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2022, § 9, n. marg. 366.
87 Art. 3 par. 1 lett. b e c, 5 par. 1 lett. b, 8 e 9 CSDDD
88 Art. 5 par. 1 lett. c, art. 10 e 11 CSDDD.