Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo AP-LGSI
d’azione preventiva che illustri le misure adeguate e gli indicatori per misurare i progressi. Il piano deve essere costantemente adeguato in funzione dell’attività commerciale dell’impresa e della sua catena di attività89. Sulla base del piano, le misure non devono essere adottate solo quando sussiste un pericolo, ma per prevenire ed evitare i potenziali rischi (principio della prevenzione). A tal fine le imprese ottengono garanzie contrattuali dai partner commerciali (diretti) contenenti il codice di condotta dell’impresa90.
Lettera d: eliminano gli impatti negativi effettivi, ne riducono al minimo l’entità e predispongono un piano di misure correttive91
La lettera d disciplina l’obbligo di eliminare o ridurre gli impatti negativi effettivi (esistenti). Le misure devono essere adottate in maniera proporzionata alla gravità degli impatti negativi e al grado di coinvolgimento dell’impresa92. Le imprese devono pure predisporre un piano di misure correttive, nel quale definiscono indicatori qualitativi e quantitativi atti a misurare i progressi.
Per eliminare gli impatti negativi dei partner commerciali, l’impresa non deve ampliare ulteriormente una relazione d’affari esistente con il partner commerciale in questione o avviarne una nuova; quale ultima ratio deve sospenderla o interromperla, ma non per forza concluderla definitivamente93. Finché è ragionevole pensare che un solido piano d’azione o di misure correttive abbia prospettive di successo, il proseguimento di una relazione di affari di per sé non costituisce la base per una responsabilità civile o per sanzioni di diritto amministrativo. Prima di sospendere la relazione d’affari occorre ponderare gli interessi: se gli impatti negativi che ne derivano risultano manifestamente più gravi di quelli che non è stato possibile evitare o di cui non è stato possibile ridurre l’entità, la relazione d’affari non va interrotta. Questo deve pure poter essere motivato dinanzi all’autorità di sorveglianza94. In caso di sospensione, occorre informare il partner commerciale e verificare costantemente la situazione.
Lettera e: rimediano agli impatti negativi effettivi95
Alla lettera e con «rimediano» si intende «ripristinano» (p. es. bonifica di suoli contaminati, finanziamento di programmi scolastici per bambini in caso di lavoro minorile, compensazione finanziaria). A rigor di logica può riguardare soltanto impatti negativi esistenti o effettivi. Se un’impresa è responsabile degli impatti negativi, è tenuta a porvi
89 Art. 10 par. 2 lett. a CSDDD.
90 Art. 10 par. 2 lett. b CSDDD.
91 Cfr. art. 11 CSDDD.
92 Art. 11 par. 3 lett. a CSDDD.
93 Art. 11 par. 7 CSDDD nella versione della direttiva Omnibus adottata dal Parlamento.
94 Art. 11 par. 7 CSDDD nella versione della direttiva Omnibus adottata dal Parlamento.
95 Cfr. art. 3 par. 1 lett. t e art. 12 CSDDD.