Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

Il capoverso 3 disciplina in un elenco esaustivo le misure da adottare per attuare gli obblighi di diligenza di cui ai capoversi 1 e 2 nonché per identificare e valutare in maniera approfondita i rischi.

Lettera a: identificano gli ambiti in cui gli impatti negativi sono più probabili o più gravi

Secondo la lettera a, le imprese devono identificare gli ambiti in cui gli impatti negativi sono più probabili o più gravi. I rischi vanno valutati in base alla probabilità e alla gravità. Ad esempio, è poco probabile che si verifichi un incendio in una fabbrica, ma sarebbe molto grave.

Questa valutazione viene fatta sulla base di informazioni accessibili all’impresa, ossia propri dati esistenti (di processi aziendali interni, indagini proprie, meccanismi di segnalazione e procedure di ricorso) o di informazioni esterne (p. es. studi, rapporti di ONG). Si tratta di informazioni e dati esistenti della propria attività commerciale, ossia di processi gestiti direttamente, di informazioni delle imprese controllate in seno al gruppo o dei partner commerciali nella catena di attività.

Lettera b: valutano in maniera approfondita gli ambiti identificati, considerando il contesto geografico, il settore, il prodotto, il servizio e il partner commerciale

L’impresa è tenuta valutare in maniera approfondita gli ambiti o i rischi identificati in cui gli impatti negativi sono più probabili o più gravi. Quanto più grave o probabile è una violazione dei diritti umani o un danno ambientale, con tanto più intensità deve agire l’impresa (p. es. monitorare in maniera più approfondita un fornitore in un Paese ad alto rischio di lavoro forzato rispetto a uno che si trova in un Paese con stabili norme sul lavoro). Occorre tenere conto della capacità dell’impresa di esercitare un’influenza sui partner commerciali che da soli o con l’impresa possono causare gli impatti negativi potenziali101.

Le risorse per le valutazioni approfondite devono quindi essere impiegate per i rischi più elevati. Conformemente al catalogo gli accertamenti approfonditi riguardano in particolare (i) il contesto geografico (ad es. profili di rischio di Paesi, regioni, zone di conflitto), (ii) il settore (ad es. tessile, materie prime, agricoltura), (iii) il prodotto/il servizio particolarmente a rischio (ad es. cacao, litio) e (iv) i partner commerciali (fornitori).

Lettera c: provvedono affinché i partner commerciali rispettino il codice di con-

dotta

Secondo la lettera c, le imprese provvedono affinché i partner commerciali rispettino il codice di condotta. Adottano misure organizzative, contrattuali e di controllo adeguate

101 Art. 10 par. 1 lett. c CSDDD