Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
rimedio. In altri casi, ovvero se gli impatti negativi sono causati dal partner commerciale, l’impresa può porvi volontariamente rimedio e sfruttare le sue possibilità (p. es. contrattuali) d’influenzare il partner commerciale. Se non è più possibile ripristinare e quindi rimediare al danno, occorre versare un indennizzo o una compensazione adeguata.
Sostanzialmente il rimedio non tange la responsabilità. Tuttavia, il danno può essere già stato compensato del tutto o in parte tramite misure correttive, motivo per cui in tali casi la responsabilità decade per assenza di danni.
Lettera f: coinvolgono i soggetti interessati96
Con soggetti interessati s’intendono gli stakeholder, ossia persone, gruppi o organizzazioni che sono o potrebbero essere interessate dalle attività dell’impresa o rappresentarne gli interessi. Si tratta ad esempio dei collaboratori dell’impresa, dell’impresa che controlla o di quelli del suo partner commerciale, di sindacati e persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o possono essere direttamente minacciati dai prodotti, dai servizi e dalle attività commerciali dell’impresa, delle sue filiali e dei suoi partner commerciali.
Il corretto coinvolgimento presuppone un dialogo adeguato e sicuro con gli stakeholder entro termini adeguati e accessibile agli interessati. Le imprese devono sentire i soggetti interessati, coinvolgerli attivamente e tenere conto delle loro esigenze quando attuano i loro obblighi di diligenza, in particolare per quanto riguarda le loro analisi dei rischi, la prevenzione e le misure correttive. Il coinvolgimento intende creare trasparenza, garantire la partecipazione degli stakeholder e avere un effetto preventivo. Uno strumento importante a tal fine è la procedura di ricorso (v. lett. g).
Lettera g: allestiscono e gestiscono un meccanismo di segnalazione e una pro-
cedura di ricorso per le persone interessate97
L’allestimento e la gestione di un meccanismo di segnalazione e di una procedura di ricorso per le persone interessate servono per coinvolgere i soggetti interessati (v. lett. f sopra). Il meccanismo di segnalazione e la procedura di ricorso possono essere combinati e non tangono i procedimenti giudiziari o le misure amministrative (dell’autorità di sorveglianza).
Il meccanismo di segnalazione è un tipo di «sistema di preallarme» interno o esterno all’impresa, confidenziale, anonimo e a bassa soglia con carattere preventivo (p. es. portale online, e-mail, organo di mediazione). Consente a tutte le persone interessate di segnalare all’impresa un sospetto giustificato di rischi e (potenziali) infrazioni in materia di diritti umani e ambiente riguardanti l’attività commerciale dell’impresa, dell’impresa controllata o del partner commerciale.
96 Cfr. art. 3 par. 1 lett. n e art. 13 CSDDD.
97 Art. 14 CSDDD.