Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
È inoltre necessario predisporre una procedura pubblica e trasparente affinché tutte le persone interessate possano presentare un ricorso in relazione a violazioni dei diritti umani e dell’ambiente. La procedura di ricorso serve prevalentemente per rimediare agli impatti negativi effettivi e già verificatisi. Comprende una valutazione formale della situazione interno all’impresa e l’adozione di misure correttive. Le persone che hanno presentato un ricorso devono essere informate in merito al risultato, alla fondatezza e alle eventuali misure adottate.
Le imprese devono informare regolarmente in merito alle segnalazioni e ai ricorsi, valutare la procedura ed eventualmente adottare misure correttive.
Lettera h: sostengono in modo appropriato le piccole e medie imprese nella ca-
tena di attività98
Le PMI non rientrano nel campo di applicazione della presente legge e quindi non sono soggette agli obblighi. Tuttavia, molte fanno parte della catena di attività (cfr. art. 3 lett. a) o sono partner commerciali (art. 3 lett. b) e quindi sono toccate indirettamente (p. es. devono rispettare il codice di condotta di grandi imprese e fornire garanzie). Pertanto, le grandi imprese soggette agli obblighi di diligenza devono fornire un sostegno appropriato alle PMI tramite lo sviluppo di piattaforme online, l’elaborazione di modelli e factsheet, la messa a disposizione di helpdesk o mediante un sostegno finanziario (p. es. finanziamento di workshop o di programmi di formazione).
Per la definizione di PMI si fa riferimento al portale PMI del DEFR (Segreteria di Stato dell’economia, SECO) fondato sui dati della statistica strutturale delle imprese (STA-TENT) e dell’Ufficio federale di statistica (UST)99. Sono intese PMI le imprese con meno di 250 dipendenti.
Lettera i: monitorano l’efficacia delle misure100
La lettera i obbliga le imprese a valutare costantemente l’efficacia delle misure adottate dall’impresa, dalle imprese che controlla e dai partner commerciali, utilizzando indicatori qualitativi e quantitativi, nonché a monitorarle e a valutarne regolarmente la pertinenza per garantire un continuo miglioramento delle circostanze. Il controllo dell’efficacia deve essere effettuato subito dopo modifiche sostanziali e quando subentrano nuovi rischi (p. es. nel caso di nuovi fornitori, mercati o conflitti), ma almeno ogni cinque anni.
Capoverso 3
98 Art. 20 CSDDD.
99 www.pmi.admin.ch > Consigli pratici > Fatti e cifre > Cifre sulle PMI > Imprese e posti di lavoro.
100 Art. 15 CSDDD nella versione della direttiva Omnibus.